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Sentenze della Corte costituzionale
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari - È di competenza delle prefetture
Attendere, processo in corso!
Sentenza (23 maggio) 26 maggio 2005, n. 201; Pres. Contri – red. Gallo
Ritenuto in fatto 1.
- Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri l'11 dicembre 2002 e depositato il 19 dicembre 2002, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 4 e 5, del D. L. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 2 e 3 del
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), nonché all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
1.1. - La Provincia ricorrente sostiene che la normativa denunciata, in quanto applicabile su tutto il territorio nazionale, attribuisce alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nella Provincia stessa dal Commissario del Governo, in base all'art. 87 dello statuto speciale) "funzioni assai rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro con le imprese degli extracomunitari".
Espone la ricorrente che tali norme stabiliscono:
a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge possono denunciare entro l'11 novembre 2002 la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge);
b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l'ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, comunicandole al "centro per l'impiego" competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4);
c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il "contratto di soggiorno" per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5).
1.2. - La ricorrente delinea, quindi, il quadro delle proprie competenze legislative nel periodo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando lo statuto speciale, che riconosce alle Province autonome una competenza concorrente in materia di "apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori" (art. 9, numero 4) e in materia di "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento" (art. 9, numero 5) e riconosce anche una competenza legislativa integrativa in materia di "collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro" (art. 10). A tali competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative - in base al principio del parallelismo espresso dall'art. 16 dello stesso statuto - e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.
Sempre con riferimento al periodo precedente alla riforma del titolo V, la Provincia ricorrente richiama le norme di attuazione dello statuto relativamente alle competenze provinciali in materia di collocamento (
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280
), alla delega di funzioni amministrative statali in materia di vigilanza e tutela del lavoro ( D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197), art. 3, primo comma, e D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante "Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità", art. 3, numero 12), al trasferimento alla Provincia autonoma dell'ispettorato provinciale del lavoro ( D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 4).
La stessa ricorrente menziona, inoltre, le norme istitutive di uffici per l'esercizio delle competenze amministrative di cui sopra (art. 9 ed allegato A, punto 19, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10, recante norme sul "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano", ed allegato 1, punto 19, del D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21).
1.3. - Il ricorso delinea, poi, il quadro delle competenze provinciali con riferimento al periodo successivo alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando l'art. 117 Cost., terzo comma, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia della tutela e sicurezza del lavoro, dalla ricorrente intesa come comprensiva dei servizi per l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende.
Sostiene la Provincia autonoma che la competenza riconosciuta dalle norme denunciate non può essere fatta rientrare nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, né nelle altre materie attribuite alla Provincia dallo statuto, ma, per la parte non compresa nella "tutela e sicurezza del lavoro", deve ritenersi riconducibile alla competenza residuale generale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., in base al meccanismo fissato dall'art. 10 della L.cost. n. 3 del 2001.
Le competenze relative all'instaurazione di regolari rapporti di lavoro degli extracomunitari rientrano, ad avviso della ricorrente, nel complesso delle competenze legislative e amministrative provinciali, precedentemente in parte delegate alla Provincia, ma ormai divenute interamente proprie della stessa, a seguito della citata riforma del titolo V. Tale ricostruzione sarebbe confermata dall'assetto normativo delineato dal comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il comma 16, il quale farebbe salve le competenze spettanti alla Provincia autonoma in materia di instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri. La ricorrente sostiene che, proprio per l'esistenza di tali competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro subordinato di cui agli artt. 5-bis e 22 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti non presso gli uffici del Commissario del Governo, ma presso gli uffici della Provincia (e, in particolare, presso la Ripartizione XIX - Ufficio del lavoro, le cui competenze sono indicate dal menzionato allegato 1, punto 19, del D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21).
Secondo la Provincia, tale assetto di competenze amministrative è stato illegittimamente modificato dalla normativa statale denunciata, che le ha sottratto le funzioni relative alla stipula dei contratti di lavoro degli extracomunitari in posizione irregolare e le funzioni strettamente connesse.
1.4. - Nella parte finale del ricorso, si osserva, con riferimento al denunciato comma 1 dell'art. 1 del D. L. n. 195 del 2002, che "la legge statale (se competente) avrebbe quanto meno dovuto [.....] prevedere [.....] che tali denunce, finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, fossero presentate presso il competente ufficio dell'amministrazione della Provincia". Analoghi rilievi di incostituzionalità, relativi all'attribuzione delle competenze ad uffici statali anziché ad uffici provinciali, sono proposti con riferimento agli altri due commi denunciati.
2. - Si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sostiene l'Avvocatura che il D. L. n. 195 del 2002 disciplina il lavoro degli extracomunitari con specifico riferimento alla legalizzazione di posizioni irregolari di soggetti immigrati clandestinamente. Ciò è confermato dal fatto che il procedimento di regolarizzazione contiene un subprocedimento di competenza della Questura, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 1, comma 4, ultimo periodo), che è condizione essenziale per la stipula del contratto di lavoro (art. 1, comma 5).
Non vale, pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, il parallelismo richiamato dalla ricorrente fra la disciplina denunciata e l'art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998, come integrato dalla legge n. 189 del 2002, che si riferisce non alla regolarizzazione dell'immigrazione clandestina, ma semplicemente alla stipula di contratti di lavoro di stranieri già regolarmente residenti in Italia.
L'Avvocatura osserva, in conclusione, che le norme oggetto del ricorso devono essere inquadrate nella materia dell'immigrazione, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117 Cost., comma secondo, lettera b).
3. - Con successiva memoria, la stessa Avvocatura precisa che la disciplina censurata rientra anche nella materia della "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", riservata allo Stato dall'art. 117 Cost., secondo comma, lettera a).
4. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma contesta la riconducibilità della disciplina denunciata alla materia dell'immigrazione.
4.1. - In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la finalità del decreto-legge contenente le norme denunciate non è il controllo del fenomeno migratorio, ma la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi, per realizzare la massima estensione delle garanzie previste per tutti i lavoratori. Il fatto che il decreto-legge in questione riguardi i lavoratori extracomunitari irregolari non escluderebbe, ma semmai confermerebbe che le norme denunciate debbono essere ricondotte all'àmbito materiale della tutela del lavoro anziché a quello dell'immigrazione, anche in forza dell'applicazione del criterio della prevalenza della finalità perseguita, enunciato da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005.
4.2. - In secondo luogo, la Provincia nega che, ai fini dell'individuazione della materia cui ricondurre la disciplina oggetto di causa, possa avere rilievo la competenza della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno, prevista dal denunciato comma 4. Infatti, tale competenza, che non ha a che vedere con la finalità principale del decreto-legge, deve essere ascritta alla materia dell'immigrazione e deve essere esclusa dall'ambito del giudizio di legittimità costituzionale, limitato "ai profili legati all'attività della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, proprio perché è dall'affidamento ad essa dei compiti legati alla procedura di regolarizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari che discende il vulnus per le competenze provinciali".
Considerato in diritto 1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 4 e 5, del D. L. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), alle correlative norme di attuazione di tale statuto (artt. 2 e 3 del
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280
, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro"; artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474"), nonché all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La ricorrente muove dall'identificazione delle competenze legislative riconosciutele dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, da un lato, e dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, dall'altro.
A tal fine richiama, innanzi tutto, il citato statuto speciale, che, oltre a conferirle una competenza concorrente con quella statale in materia di "apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori" (art. 9, numero 4) e di "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento" (art. 9, numero 5), le affida una competenza legislativa integrativa in materia di "collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro" (art. 10). A queste competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative - in base al principio del parallelismo espresso dall'art. 16 dello stesso statuto - e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.
La Provincia menziona, poi, le competenze legislative che le derivano dall'art. 117 Cost., comma terzo, nella formulazione introdotta dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, che prevede la competenza legislativa concorrente con lo Stato nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, comprensiva dei servizi per l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende.
Secondo la ricorrente, tale complessiva ricostruzione sarebbe confermata dall'assetto normativo delineato dall'art. 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il comma 16, in base al quale sono fatte salve le competenze spettanti alla Provincia autonoma in materia di instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri. Del resto, prosegue la Provincia, proprio per l'esistenza di tali competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro subordinato di cui agli artt. 5-bis e 22 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti presso gli uffici della Provincia stessa e non presso gli uffici del Commissario del Governo.
Ad avviso della Provincia ricorrente, dunque, le norme censurate ledono le descritte competenze provinciali, perché attribuiscono alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nelle Province autonome dal Commissario del Governo, in base all'art. 87 dello statuto speciale) compiti rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro degli extracomunitari, prevedendo:
a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare possono denunciare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge);
b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l'ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, dandone comunicazione al "centro per l'impiego" competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4 dell'art. 1);
c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il "contratto di soggiorno" per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5 dello stesso articolo).
2. - La questione, in riferimento ai profili prospettati, non è fondata.
La normativa censurata va ricondotta alla materia dell'immigrazione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera b) e non contemplata tra le attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente.
2.1. - I commi 1, 4 e 5 dell'art. 1 del D. L. n. 195 del 2002, sia per la parte denunciata (relativa alle competenze della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo) che per quella non denunciata (relativa alle competenze della Questura), disciplinano un particolare procedimento di legalizzazione del lavoro irregolare degli immigrati extracomunitari per i casi di mancanza od invalidità del permesso di soggiorno, senza incidere né sulla disciplina generale della regolarizzazione del lavoro in quanto tale, né sulle sopra indicate competenze legislative statutarie. In particolare, il comma 1 disciplina la prima fase del suddetto procedimento, attribuendo alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo la competenza a ricevere le dichiarazioni con le quali le imprese, aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, denunciano la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari. Il comma 4, poi, regola una successiva fase, prevedendo la verifica, da parte della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, dell'ammissibilità e ricevibilità di dette dichiarazioni e l'accertamento, da parte della Questura, della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per un anno. Il comma 5 disciplina la fase finale del procedimento, attribuendo alla stessa Prefettura-Ufficio territoriale del Governo il compito di convocare le parti presso di sé per stipulare il "contratto di soggiorno" per lavoro subordinato e per ottenere il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
L'esame congiunto di tali norme rende evidente che esse delineano un procedimento unitario, volto, attraverso il coessenziale apporto delle competenze di due organi dell'amministrazione periferica dello Stato (la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la Questura), a disciplinare il soggiorno dei lavoratori clandestini extracomunitari ed a legalizzarne contestualmente il lavoro; e dunque a regolare aspetti caratteristici della materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato.
È appena il caso di sottolineare che le attività di controllo affidate alla Questura si correlano inscindibilmente, nell'ambito dell'unità funzionale del descritto procedimento, a quelle affidate alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, rendendo del tutto irrilevante la circostanza - sulla quale, invece, si insiste nel ricorso - che la Provincia autonoma abbia censurato solo le norme relative alla competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e non anche quelle relative alla competenza della Questura.
2.2. - La riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia dell'immigrazione è ulteriormente evidenziata dal fatto che esse si inseriscono organicamente in un più ampio contesto normativo riguardante tale materia, costituito sia dalle altre norme non denunciate contenute nel D. L. n. 195 del 2002, sia, soprattutto, dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Quanto al D. L. n. 195 del 2002, è sufficiente considerarne l'art. 2, che regola particolari aspetti della disciplina del soggiorno degli immigrati, quali quelli relativi ai provvedimenti di allontanamento o di espulsione dei lavoratori extracomunitari (commi 1 e 2) ed ai rilievi fotodattiloscopici di questi ultimi (comma 3).
Quanto al collegamento con il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, va rilevato che il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge connette espressamente tutta la materia disciplinata dallo stesso art. 1 (e, quindi, anche i commi denunciati) alla regolamentazione generale dell'immigrazione. Esso - attraverso il rinvio al combinato disposto degli artt. 5-bis e 22 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione - stabilisce, infatti, che il "contratto di soggiorno" per lavoro subordinato a tempo indeterminato e il contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno debbono essere stipulati presso lo sportello unico per l'immigrazione istituito nell'àmbito della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e debbono contenere, quali condizioni per il rilascio di un valido permesso di soggiorno, proprio quelle clausole richieste dal Testo Unico per soddisfare l'esigenza, tipicamente pubblicistica, di regolare le condizioni del soggiorno e del rientro in patria dell'immigrato e di facilitare i relativi controlli (clausole che hanno ad oggetto "la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore" e "l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza" - art. 5-bis, comma 1, rispettivamente lettere a e b).
Né vale a radicare in capo alla Provincia autonoma la competenza in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari il fatto che, in forza del comma 16 del citato art. 22 del Testo Unico, la suddetta disciplina dei contratti di lavoro degli immigrati è applicabile "alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione". Quest'ultima espressione, in qualunque modo interpretata, non può in ogni caso essere intesa come attributiva di nuove competenze legislative alla Provincia autonoma; e ciò per l'essenziale rilievo che essa è inserita in un atto avente forza di legge ordinaria - il D.Lgs. n. 286 del 1998, recante il più volte citato testo unico - pertanto inidoneo ad integrare le competenze legislative previste dallo statuto speciale o a derogare all'art. 117 Cost., secondo comma, lettera b).
2.3. - Aver ricompreso la normativa denunciata nella materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera b), preclude, ovviamente, ogni diretta incidenza della stessa normativa nella materia della tutela del lavoro, riservata dal terzo comma dello stesso articolo alla potestà legislativa concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria.
2.4. - Deve altresì escludersi la competenza legislativa statutaria invocata dalla Provincia ricorrente, in quanto gli ambiti settoriali ai quali quest'ultima riporta la normativa denunciata ("apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori", di cui all'art. 9, numero 4, dello statuto; "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento", di cui all'art. 9, numero 5, dello statuto ed agli artt. 2 e 3 del
D.P.R. n. 280 del 1974
; "collocamento e avviamento al lavoro", di cui all'art. 10 dello statuto; ispezione del lavoro, di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 197 del 1980) sono riconducibili alla materia della tutela del lavoro e del rapporto di lavoro in quanto tale (ordinamento civile), non certo a quella della regolarizzazione del lavoro degli immigrati extracomunitari, attinente, per le già esposte ragioni, all'immigrazione.
2.5. - Neppure sussiste la competenza legislativa residuale di cui all'art. 117 Cost., quarto comma, invocata dalla ricorrente, limitatamente alla (non meglio precisata) materia «non [.....] ricompresa nella competenza [.....] relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro"», con riferimento alla "clausola" di maggior favore prevista in via transitoria dall'art. 10 della L.cost. n. 3 del 2001. L'accertata esclusiva competenza legislativa dello Stato, infatti, non solo vieta che le norme denunciate rientrino nella competenza residuale, ma non consente in alcun modo, in materia di immigrazione, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie.
2.6. - Va, infine, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alla Provincia ricorrente dall'art. 16 dello statuto speciale. Tale norma, che pone un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è infatti operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie della Provincia in materia di immigrazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 4 e 5, del
D. L. 9 settembre 2002, n. 195
(Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2002, n. 222
, sollevata - in riferimento agli artt. 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 2 e 3 del
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli artt. 3 e 4 del
D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con
D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474
), nonché
all'art. 117 della Costituzione
in relazione all'art. 10 della
L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
Disposizioni in materia di tributi
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Art. 8
Art. 9
Art. 10 (Adeguamento di leggi provinciali)
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 (Abrogazioni)
Art. 40 (Entrata in vigore)
Tabella A e B
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Durata dell'accordo)
Art. 3 (Compenso orario - incrementi orari di anzianità)
Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
Art. 5 (Indennità di rischio)
Art. 6 (Rimborso spese di accesso)
Art. 7 (Premio di collaborazione)
Art. 8 (Premio di fine servizio)
Art. 9 (Progetti obiettivo)
Art. 10 (Contributo ENPAM)
Art. 11 (Norma finale)
Art. 12 (Abrogazione di norme)
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 (Prima seduta del Consiglio provinciale)
Art. 2 (Presidenza provvisoria)
Art. 3 (Appello e giuramento dei consiglieri/delle consigliere)
Art. 4 (Assunzione della carica di consigliere/consigliera provinciale)
Art. 5 (Appartenenza al gruppo linguistico)
Art. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale)
Art. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore)
Art. 8 (Elezioni suppletive)
Art. 9 (Elezione del/della Presidente della Provincia)
Art. 10 (Elezione degli assessori/delle assessore e dei/delle Vicepresidenti della Provincia)
Art. 11
Art. 12 (Pubblicazione dell’esito dell’elezione della Giunta)
Art. 13 (Elezioni suppletive)
Art. 13/bis (Dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale e surroga)
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
IL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
LE COMMISSIONI LEGISLATIVE
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
VOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
RELAZIONI E AUDIZIONI
FUNZIONI DI CONTROLLO
USO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
f) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
c) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
d) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
f) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)
Norme generali
1. Ambito di applicazione
2. Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche
3. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola
4. Scuole con parti interrate
5. Viabilità
6. Flessibilità
7. Edifici scolastici esistenti
8. Struttura degli edifici scolastici
9. Opere d'arte
La struttura scolastica
Requisiti tecnici e costruttivi
Misure di sicurezza e prevenzione antincendio
Progetto organizzativo e procedura di approvazione
Superfici scolastiche per allunno
Impianti sportivi
F Disposizioni varie
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
b) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
Art. 1 (Ambito di applicazione)
GESTIONE FINANZIARIA
PRINCIPI, PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO DI PREVISIONE
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
GESTIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 24 (Stadi della spesa)
Art. 25 (Impegni di spesa)
Art. 26 (Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)
Art. 27 (Pagamento delle spese)
Art. 28 (Contenuto dei mandati di pagamento)
Art. 29 (Documentazione dei mandati di pagamento)
Art. 30 (Modalità di estinzione dei mandati)
Art. 31 (Pagamenti a scadenza fissa)
Art. 32 (Residui passivi ed economie)
Art. 33 (Pagamento con carta di credito)
Art. 34 (Verifiche e conservazione della documentazione contabile)
Art. 35 (Fondo per servizi di economato e per piccole spese)
Art. 36 (Ulteriori spese connesse all'autonomia e alle finalità dell'istituzione scolastica)
SERVIZI DI CASSA
CONTO CONSUNTIVO
CONTABILITÀ SPECIALI
GESTIONE PATRIMONIALE
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA
ATTIVITÀ NEGOZIALE
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DISPOSIZIONI VARIE
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
h) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
n) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
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Sentenze T.A.R.
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
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24/10/2005 - Delibera N. 3988 del 24.10.2005
21/03/2005 - Delibera N. 848 del 21.03.2005
13/06/2005 - Delibera N. 2039 del 13.06.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4038 del 31.10.2005
19/12/2005 - Delibera N. 4978 del 19.12.2005
14/03/2005 - Delibera N. 739 del 14.03.2005
03/10/2005 - Delibera N. 3618 del 03.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1315 del 26.04.2005
24/01/2005 - Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
23/05/2005 - Delibera N. 1735 del 23.05.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4052 del 31.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1317 del 26.04.2005
14/11/2005 - Delibera N. 4251 del 14.11.2005
24/10/2005 - Delibera N. 3958 del 24.10.2005
27/06/2005 - Delibera N. 2297 del 27.06.2005
19/12/2005 - Delibera N. 4897 del 19.12.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2912 del 10.08.2005
12/12/2005 - Delibera N. 4753 del 12.12.2005
26/09/2005 - Delibera N. 3523 del 26.09.2005
14/02/2005 - Delibera N. 342 del 14.02.2005
07/03/2005 - Delibera N. 637 del 07.03.2005
14/02/2005 - Delibera N. 412 del 14.02.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1303 del 26.04.2005
18/04/2005 - Delibera N. 1270 del 18.04.2005
21/03/2005 - Delibera N. 842 del 21.03.2005
09/05/2005 - Delibera N. 1533 del 09.05.2005
21/03/2005 - Delibera N. 839 del 21.03.2005
14/03/2005 - Delibera N. 740 del 14.03.2005
17/05/2005 - Delibera N. 1626 del 17.05.2005
17/05/2005 - Delibera N. 1705 del 17.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1798 del 23.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1757 del 23.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1749 del 23.05.2005
30/05/2005 - Delibera N. 1884 del 30.05.2005
25/07/2005 - Delibera N. 2691 del 25.07.2005
04/07/2005 - Delibera N. 2388 del 04.07.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2750 del 10.08.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2751 del 10.08.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3347 del 12.09.2005
17/10/2005 - Delibera N. 3815 del 17.10.2005
14/06/2005 - Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
28/01/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
28/01/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
28/01/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
08/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
09/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
17/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
28/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
28/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
08/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
14/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
14/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
15/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
18/03/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
25/03/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
31/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
06/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
06/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
12/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
15/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
03/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
04/05/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
06/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
24/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
26/05/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
27/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
06/06/2005 - Delibera N. 1999 del 06.06.2005
07/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
10/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
10/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
13/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
14/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
16/06/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
20/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
20/06/2005 - Delibera N. 2225 del 20.06.2005
20/06/2005 - Delibera N. 2260 del 20.06.2005
01/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
01/07/2005 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
07/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
07/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
22/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
26/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
26/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
29/07/2005 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3300 del 12.09.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3351 del 12.09.2005
26/09/2005 - Delibera N. 3553 del 26.09.2005
10/10/2005 - Delibera N. 3793 del 10.10.2005
14/10/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
14/10/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4039 del 31.10.2005
03/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
02/12/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
05/12/2005 - Delibera N. 4707 del 05.12.2005
30/12/2005 - Delibera N. 5035 del 30.12.2005
07/01/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
27/01/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
08/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
26/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
10/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
11/05/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
06/06/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
20/06/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
21/04/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
03/10/2005 - Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
03/10/2005 - Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
07/04/2005 - CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
22/07/2005 - LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
01/12/2005 - Decreto del Presidente dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile 1° dicembre 2005, n. 6
17/01/2005 - Contratto collettivo 17 gennaio 2005
17/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 2
24/01/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
27/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2005, n. 3
09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 4
09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 5
22/02/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
25/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2005, n. 7
16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 9
16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 10
07/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2005, n. 14
11/04/2005 - Legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1
20/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2005, n. 16
21/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 aprile 2005, n. 17
05/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
19/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
20/05/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 maggio 2005, n. 20
23/05/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
06/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 22
06/06/2005 - Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
13/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 26
13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 27
13/06/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
14/06/2005 - Contratto collettivo 14 giugno 2005
16/06/2005 - Legge provinciale 16 giugno 2005, n. 2
20/06/2005 - Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
20/06/2005 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4
21/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2005, n. 29
05/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2005, n. 30
12/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
12/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
18/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 6
01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 34
01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 35
04/08/2005 - Contratto collettivo 4 agosto 2005
08/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2005, n. 36
16/08/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
19/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005 , n. 38
29/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 agosto 2005, n. 40
05/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 settembre 2005, n. 41
05/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
20/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
23/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
26/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
26/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 46
28/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
29/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 48
03/10/2005 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 8
05/10/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 ottobre 2005, n. 50
12/10/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
18/10/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2005, n. 51
24/10/2005 - Contratto collettivo 24 ottobre 2005
24/10/2005 - Contratto collettivo 24 ottobre 2005
24/10/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 ottobre 2005, n. 52
04/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
08/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
10/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
11/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
18/11/2005 - Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 10
18/11/2005 - Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11
23/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
29/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
30/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
07/12/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 dicembre 2005, n. 55
10/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
13/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
21/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
21/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
22/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
23/12/2005 - Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 14
27/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
27/09/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
12/07/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
03/08/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
05/05/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
22/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
21/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
30/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
21/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
22/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
14/07/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2005, n. 32 —
17/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1
11/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia31
06/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 24 —
07/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43
18/10/2005 - Legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9
07/04/2005 - Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
25/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
22/12/2005 - Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
30/09/2005 - Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
23/12/2005 - Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
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