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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009 (modificata con delibera n. 1346 del 10.09.2012)

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di aiuti per investimenti aziendali nel settore dell'irrigazione

1. Oggetto dell'aiuto

1.1 I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, ed in conformità al capitolo IV.B., punto 29 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, disposizioni per agevolare gli investimenti per l'irrigazione nelle aziende agricole.

2. Beneficiari

2.1 I beneficiari dei presenti aiuti sono piccole e medie imprese agricole, anche in forma associata, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato CE, iscritte nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2.2 I beneficiari dei presenti aiuti sono i consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario, limitatamente ad interventi per la distribuzione delle acque successivamente al gruppo di consegna sui singoli terreni del loro comprensorio.

3. Obiettivi

3.1 Gli investimenti devono perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi di produzione

- miglioramento e riconversione della produzione

- miglioramento della qualità

- mantenimento e salvaguardia del quadro paesaggistico e dell'equilibrio ecologico ed idraulico.

4. Definizioni

4.1 Ai fini dei presenti criteri si intendono per:

1. “Gruppi di consegna”: i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono la consegna dell'acqua alle singole reti aziendali.

2. “distribuzione irrigua”: la rete irrigua aziendale con i rispettivi irrigatori e tubi gocciolanti.

5. Iniziative ammesse

5.1 Sono agevolati la costruzione e il rinnovo di impianti, accessori e di opere per l'irrigazione aziendale nonché di serbatoi di acqua.

5.2 Tali iniziative possono altresì essere ammesse a finanziamento, anche se vengono realizzate in comuni vicini al confine in Province limitrofe, purché esse non vengano agevolate dalle predette Province.

5.3 Per le superfici frutti-viticole la rete di distribuzione aziendale sui singoli appezzamenti successivamente al gruppo di consegna viene agevolata esclusivamente a condizione che non si tratti di un impianto consortile che assicuri l'approvvigionamento irriguo di queste superfici ed agevolato ai sensi delle legge provinciale n. 5/2009 e dei relativi criteri per la concessione di contributi per opere consortili.

6. Modalità e misura dell'agevolazione

6.1 Per la realizzazione delle iniziative ammesse ad agevolazione è concesso un contributo in conto capitale ammontante a:

a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore d'imprese agricole in zone svantaggiate che presentano 40 o più punti di svantaggio, determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e a favore dei beneficiari di cui al punto 2.2 per iniziative riguardanti superfici foraggiere.

b) fino al 30 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore delle altre imprese agricole;

c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per domande di contributo presentate da parte di aziende florovivaistiche e vivai di piante arboree e viticoli. Per aziende florovivaistiche con una superficie di colture protette superiore a 2.000 m² il predetto contributo in conto capitale è ridotto di 10 punti di percentuale;

6.2 Le misure d'aiuto di cui al punto 6.1, lettera a), sono ridotte di 10 punti percentuali per le imprese beneficiarie di cui al punto 2.1:

- con più di 100 UBA;

- con più di 8 ettari di superficie orti-, frutti- o viticola;

- il cui titolare e/o coniuge o partner conseguano un reddito comune da attività non agricola superiore all'importo corrispondente alla quarta fascia di reddito prevista dall'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;

- il cui titolare e/o coniuge o partner esercita un'attività non agricola con più di due dipendenti a tempo pieno o dipendenti stagionali per un periodo complessivo analogo.

7. Presupposti

7.1 Presupposto per il finanziamento degli investimenti di cui al punto 5 è che:

- l'azienda disponga di una misura minima di 0,5 ettari con riguardo a superfici orto-, frutti- e viticole, e di un ettaro con riguardo a superfici a prato, foraggiere avvicendate o arative;

- le aziende ad indirizzo foraggiero e zootecnico rispettino il limite massimo di 2,5 per ettaro di superficie foraggiera riferito alla media annuale. Tale presupposto deve essere dimostrato rispettivamente al momento della concessione dell'aiuto nonché al momento del pagamento di anticipi, acconti e liquidazioni finali. Per il calcolo della media annuale il periodo di riferimento sono gli ultimi 12 mesi prendendo in considerazione tutto il bestiame tenuto in azienda , ad eccezione dei casi di collaborazione tra aziende adeguatamente documentati;

- le aziende con superfici a prato permanente e foraggiere avvicendate rispettino la tenuta di almeno 0,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera. Le imprese che al momento della presentazione della domanda non detengono bestiame, devono comprovare la tenuta di almeno 0,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera al più tardi al momento della presentazione della richiesta della liquidazione finale dell'aiuto;

- le spese ammissibili a finanziamento raggiungano l'importo minimo di 5.000,00 €;

7.2 Per i beneficiari di cui al punto 2.2. non sono applicabili i presupposti di cui ai primi tre trattini del precedente punto 7.1.

8. Condizioni

8.1 Non vengono concessi aiuti per investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni e limitazioni eventualmente previste da organizzazioni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

8.2 Il rinnovo di impianti di cui al punto 5 può essere agevolato, a condizione che per tali iniziative, per la parte edile, non siano state concesse agevolazioni negli ultimi venti anni. Pompe, motori, impianti di filtraggio, pezzi speciali, l'automatizzazione degli impianti e macchine possono essere agevolate a condizione che non siano state concesse agevolazioni per lo stesso oggetto negli ultimi dieci anni.

8.3 Se sulle particelle in questione esiste ed è in uso un impianto consortile, per i beneficiari di cui al punto 2.1 sono finanziabili gli interventi di cui al punto 5 esclusivamente con l'autorizzazione esplicita del consorzio ed in ogni caso è escluso li finanziamento di un impianto antisiccitario aggiuntivo a quello consorziale.

8.4 Gli interventi finalizzati alla trasformazione di impianti irrigui antisiccitari in sistemi irrigui a basso consumo idrico, come impianti a goccia, possono essere agevolati, se per la stessa superficie non sono stati concessi contributi per l'irrigazione nei cinque anni precedenti.

8.5 Ad esclusione delle zone che necessitano di irrigazione antibrina, per le superfici frutticole e viticole, per le quali sono stati agevolati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti direttive impianti irrigui antisiccitari, per un periodo di 20 anni può essere agevolato un unico tipo di impianto.

8.6 In caso di forza maggiore e in casi motivati con provvedimento dell'Assessore competente, si può prescindere dall'osservanza del periodo di cui al punto 8.5.

9. Determinazione delle spese ammissibili

9.1 Le spese ammissibili sono calcolate sulla base dell'elenco prezzi, fissato dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, per i lavori in ambito agricolo e forestale, ove ivi previste.

9.2 Se i lavori sono eseguiti in situazioni di particolare disagio le spese ammissibili possono essere aumentate fino al 30 per cento.

10. Presentazione della domanda e documentazione

10.1 Per poter beneficiare dei presenti aiuti i richiedenti devono presentare prima dell'inizio dei lavori apposita domanda alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La domanda deve essere corredata della documentazione di seguito elencata:

- la documentazione di approvazione dei lavori, qualora richiesta;

- il preventivo di spesa e/o l'offerta;

- certificato comprovante la proprietà, qualora necessario;

- concessione idrica;

- elenco beni immobili ed estratto del libro fondiario, qualora necessario;

- progetto, qualora necessario;

- una descrizione delle attività in progetto.

10.2 I richiedenti di cui al punto 2.2 devono allegare alla domanda di contributo anche la seguente documentazione:

- deliberazione dell'organo consortile competente, con la quale sono stati approvati le opere e le relative spese.

11. Anticipi e acconti

11.1 Possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti e debitamente accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale solo con riguardo a domande presentate all'amministrazione ai sensi del punto 10 e ammesse a finanziamento dalla medesima dopo averle debitamente esaminate.

11.2 Le modifiche al progetto approvato con provvedimento di concessione, che non alterino le finalità tecnico-economiche dell'investimento agevolato, possono essere riconosciute nell'ambito della spesa complessivamente ammessa a finanziamento.

11.3 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l'atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.

12. Liquidazione dell'aiuto

12.1 La liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi del precedente punto 11, avviene su presentazione della relativa domanda e/o della documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio competente.

13. Obblighi

13.1 La concessione dell'aiuto comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per almeno dieci anni dalla data della liquidazione finale.

13.2 Se la destinazione non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo decennale. La durata residua si calcola dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del periodo decennale. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali.

14. Revoca

14.1 Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.

14.2 Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura superiore all'am-montare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, maggiorata degli interessi legali.

14.3 Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza di presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

15. Controlli

15.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

15.2 I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolarità è stata verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura in seguito ad appositi controlli dei quali è stato redatto il verbale.

15.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

15.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura che provvedono a redigerne il verbale.

15.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

16. Importo globale degli aiuti

16.1 L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa per investimenti non può superare 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata.

16.2 Per i beneficiari di cui al punto 2.2 il succitato importo globale è applicabile esclusivamente ad ogni singola azienda partecipante al progetto collettivo e limitatamente alla parte riferita alla rete di distribuzione idrica aziendale.

17. Divieto di cumulo

17.1 Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello sopra fissato.

18. Disposizione transitoria

18.1 Nei confronti di domande presentate all'ufficio provinciale competente prima che i presenti criteri e modalità siano divenuti efficaci trovano applicazione le disposizioni previgenti.

19. Applicabilità

19.1 Il presente regime d'aiuti si applica fino al 31 dicembre 2013 ed in ogni caso fino alla fine del periodo di validità degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Allegato B

Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la realizzazione di investimenti sovra-aziendali a favore di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

1. Oggetto dell'aiuto

1.1 I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, articolo 24, comma 1, e articolo 43, comma 2 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le disposizioni relative agli aiuti per le opere di miglioramenti fondiario, opere di bonifica di competenza privata, per l'esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario, per l'acquisto di immobili nonché del macchinario a tali fini necessari.

2. Obiettivi

2.1 Gli investimenti devono perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

difesa e conservazione del suolo, tutela delle risorse idriche, la regolazione delle acque, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale.

tutela e valorizzazione delle produzioni agricole finalizzate al miglioramento del reddito dell'agricoltura, nonché al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

3. Definizioni

3.1 Ai fini dei presenti criteri s'intendono per:

1. “Adduzioni”: le condotte idrauliche che consentono il trasporto idrico dalla presa al serbatoio o al comprensorio irriguo;

2. “Condotte principali” o “primarie”: le condotte idrauliche che consentono il trasporto idrico dal serbatoio o dalla adduzione alle diverse zone irrigue del comprensorio;

3. „Condotte d'ordine inferiore”: tutte le altre condotte che collegano le precedenti ai gruppi di consegna;

4. „Gruppi di consegna”: i sistemi d'apparecchiature idrauliche che consentono la consegna dell'acqua alle singole reti aziendali;

5. “Strutture comuni”: le strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e usati in comune.

4. Beneficiari ed iniziative ammesse

4.1 I beneficiari dei presenti aiuti sono i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Si finanziano infrastrutture sovraaziendali o comuni, riguardanti almeno tre imprese agricole. Si tratta quindi di strutture comuni, dove le parti sostanziali delle opere sono costruite come strutture comuni e usate come tali. Si agevolano le seguenti opere:

4.1.1 Opere per la captazione, l'adduzione, l'accumulo e per l'utilizzo delle acque ai fini agricoli: Prese d'acqua, dissabbiatori, bacini, condotte d'adduzione, condotte principali o primarie, stazioni di pompaggio, condotte d'ordine inferiore, gruppi di consegna, automatizzazione degli impianti irrigui, filtri e costruzione di pozzi con pompe e accessori.

4.1.2 Strade consortili - con l'esclusione di quelle di collegamento maso o malga - nonché le strade interpoderali, opere per lo scolo delle acque, opere di sistemazione agraria, edifici per i macchinari, per le strutture amministrative, sale riunioni, e vani sanitari e sociali per il personale.

4.1.3 Macchine per l'ordinaria manutenzione dei canali ed opere idrauliche. Piccoli attrezzi e articoli di consumo sono esclusi dal finanziamento.

4.2Per la realizzazione delle opere di cui ai punti 4.1.1 e, 4.1.2, possono essere riconosciute le spese per l'acquisto del terreno.

5. Modalità e misura dell'agevolazione

5.1 Per le iniziative di cui al punto 4 sono concessi contributi in conto capitale ammontanti sino a:

a) per superfici frutti-viticole nonché orticole e colture speciali:

fino al 40 % delle spese ammissibili per le iniziative di cui ai punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3;

fino al 50% delle spese ammissibili per prese d'acqua ed dissabbiatori, i bacini e tubazioni di adduzione;

fino al 50 % delle spese ammissibili per tutti gli interventi di cui al punto 4.1.1, se esclusivamente a servizio di impianti irrigui a goccia, se il consorzio rinuncia con impegno formale all'utilizzazione del preesistente impianto irriguo sovrachioma ai fini antisiccitari.

b) per le superfici foraggiere:

fino al 65% delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.1.1;

fino al 50% delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.1.2;

fino al 40% delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 4.1.3.

5.2 Per le iniziative su superfici foraggiere di cui al punto 4.1.1, in condizioni di particolare onerosità o difficoltà la percentuale di contributo può essere aumentata al massimo del 10%.

5.3 Per opere irrigue a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate diverse tipologie di colture - foraggicoltura e frutti-viticoltura - la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una coltura sia rappresentata con almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura.

6. Presupposti

6.1 Per le iniziative di cui al punto 4 valgono i seguenti presupposti:

- gli impianti devono essere realizzati nel comprensorio del consorzio;

- le autorizzazioni e le concessioni devono essere a nome del consorzio di miglioramento fondiario o di bonifica, beneficiario del contributo;

- per tutte le succitate iniziative èobbligatoria la presentazione di una concessione o una autorizzazione edilizia, qualora prevista dalla vigente normativa in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente;

- per opere idrauliche è obbligatoria la presentazione di una valida concessione idrica.

6.2 Per le opere e le parti idrauliche di cui al punto 4.1.1 sono previste utilizzazioni polifunzionali, a meno che l'uso irriguo principale non venga compromesso da tali altri usi. In questo casol'uso polifunzionaledell'impianto non rappresenta una modifica della destinazione d'uso. I costi aggiuntivi legati all'uso polifunzionale dell'impianto devono essere rendicontati separatamente nel preventivo di spesa e sono esclusi dal finanziamento. Sono inoltre esclusi dal finanziamento tutte le apparecchiature aggiuntive, i pezzi speciali, e le spese aggiuntivi necessarie per rendere utilizzabile un impianto o una parte di esso alla produzione di energia elettrica, anche per usi agricoli. Le spese per i materiali e la posa in opera di idranti antincendio sono agevolati con la stessa percentuale di contributo prevista per le componenti dell'impianto di cui al punto 4.1.1 se trattasi di costruzione di un impianto d'irrigazione e se viene richiesto dalle autorità competenti. Questa norma si applica anche ai bacini d'irrigazione, se una minore parte del volume d'invaso è prevista per scopi antincendio.

6.3 Per le iniziative di cui punto 4.1.2 è requisito essenziale, che le strade o particelle stradali interessate ricadano nel comprensorio consorziale e siano di proprietà del consorzio. Nei casi in cui il consorzio non sia proprietario, l'incentivazione avviene a condizione di un titolo specifico. In ogni caso sono richiesti i presupposti per la classificazione quale strada consortile. Dal finanziamento sono escluse le strade appartenenti al demanio comunale e quelle elencate nell'elenco delle strade rurali ai sensi della legge provinciale del 22.11.1988, n. 50 e successive modifiche.

6.4 Per il finanziamento diedifici per i macchinari, per le strutture amministrative, sale riunioni, e vani sanitari e sociali per il personale il consorzio come requisito essenziale deve avere almeno 100 membri.

7. Condizioni ulteriori

7.1 Le spese ammissibili, inclusa l'IVA e le spese tecniche, devono raggiungere i seguenti importi minimi:

- € 15.000,00 per macchinari di cui al punto 4.1.3 e investimenti di cui al punto 4.2;

- € 30.000,00 per investimenti riguardanti impianti.

7.2 Il rinnovo di costruzioni ed impianti può essere agevolato a condizione che per tali iniziative non siano state concesse agevolazioni negli ultimi venti anni.

7.3 Pompe, motori, impianti di filtraggio, pezzi speciali e l'automatizzazione degli impianti nonché macchine di cui punto 4.1.3 ed asfaltature di cui al punto 4.1.2 possono essere agevolate a condizione che non siano state concesse agevolazioni per lo stesso oggetto negli ultimi dieci anni.

7.4 Gli interventi finalizzati alla trasformazione di impianti irrigui antisiccitari in sistemi irrigui a basso consumo idrico, come impianti a goccia, possono essere agevolati, se per la stesso comprensorio irriguo non sono stati concessi contributi per l'irrigazione nei cinque anni precedenti.

7.5 Ad esclusione delle zone che necessitano di irrigazione antibrina, per i comprensori frutticoli e viticoli, a servizio dei quali sono stati finanziate ai sensi della legge provinciale n. 5/2009 opere irrigue antisiccitarie, può essere agevolato, entro l'arco temporale di venti anni, un unico tipo di impianto antisiccitario.

7.6 In caso di forza maggiore e in casi motivati con provvedimento dell'Assessore competente si può prescindere dall'osservanza del periodo di cui al punto 7.5.

8. Determinazione delle spese ammissibili

8.1 I singoli prezzi del preventivo di spese possono essere riconosciuti fino agli importi del prezziario provinciale per le opere pubbliche, opere civili non edili o opere edili in caso di edifici. Viene inoltre verificata la congruità della spesa per unità di misura (m², m³, m, ha ).

8.2 Le spese tecniche ammissibili, vengono riconosciute sulla base dell'elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

9. Importo massimo delle spese ammissibili

9.1 Nel caso di impianti irrigui ai sensi del punto 4.1, la spesa massima ammissibile non può superare per singolo progetto l'importo di 30.000 € ad ha di superficie servita. A tal fine non vengono considerate le spese per i serbatoi.

10. Presentazione della domanda e documentazione

10.1 Per poter beneficiare dei presenti aiuti, i richiedenti devono presentare apposita domanda alla Ripartizione provinciale Agricoltura. Per ogni iniziativa sono da presentare i seguenti documenti:

- la deliberazione dell'organo consortile competente con la quale si approvano il progetto e i costi correlati;

- il progetto vidimato dal comune con correlata concessione o autorizzazione edilizia nel caso di interventi edili;

- un preventivo di spesa con masse, prezzi unitari e importi compresi l'IVA e le spese tecniche;

- per iniziative di cui al punto 4.1, comma 1 è obbligatorio allegare una concessione idrica aggiornata oppure un estratto dalla banca dati delle concessioni.

11. Anticipi e acconti

11.1 Per le iniziative di cui al punto 4 possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti e debitamente accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale. Per il pagamento dell'anticipo i lavori devono essere stati effettivamente iniziati.

11.2 L'anticipo viene concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale del 14 agosto 1996, n. 18.

11.3 Varianti senza aumento di spesa che modificano la destinazione dell'investimento e di importo superiori al 20% dell'importo dei lavori appaltati, sono soggetti ad approvazione preventiva da parte dell'ufficio provinciale competente.

11.4 Varianti con aumento di spesa superiore al 20% sono ammissibili nei seguenti casi:

a) nuove norme,

b) imprevisti,

c) situazioni impreviste in cantiere,

d)imprevisti riguardanti la geologia.

11.5 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l'atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.

12. Liquidazione dell'aiuto

12.1 La liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi del precedente punto 11, avviene su presentazione della relativa domanda e/o della documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'ufficio competente.

12.2 Con la presentazione della domanda di liquidazione finale devono essere allegati i seguenti documenti:

- La contabilità finale con libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale;

- Dichiarazione asseverata del direttore di lavori;

- Elenco dei documenti probatori delle spese sostenute, firmato dal presidente del consorzio e dal direttore dei lavori;

- Fatture originali con relative quietanze.

12.3 Per verificare le spese ammissibili e per la liquidazione del contributo, l'ufficio provinciale competente esegue un controllo ai fini amministrativi dei lavori ed acquisti. Con tale controllo viene verificata la coerenza tra le spese presentate e il progetto finanziato. Se ritenuto necessario, possono essere eseguiti controlli sul posto.

12.4 I lavori eseguiti in economia diretta con proprio personale e macchinari vengono rendicontati a misura applicando i prezzi unitari del listino prezzi della Provincia di Bolzano per le ripartizioni foreste, Agricoltura e lavori di elettrificazione, sezione tabella prezzi unitari della ripartizione foreste, approvati annualmente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

13. Obblighi

13.1 La concessione dell'aiuto comporta per il beneficiario l'obbligo di rispettare la destina-zione d'uso degli investimenti finanziati, per la durata di almeno dieci anni per quelli edili, e per la durata di cinque anni per quelli tecnici, a partire dalla data della liquidazione finale.

13.2 Se la destinazione non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del periodo decennale o quinquennale. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali.

14. Revoca

14.1 Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.

14.2 Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura superiore all'ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, maggiorata degli interessi legali.

14.3 Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza di presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

15. Controlli

15.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

15.2 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

15.3 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura che provvedono a redigerne il verbale.

15.4 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

16. Divieto di cumulo

16.1 In generale gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici.

16.2 Per i casi, in cui l'investimento abbia, anche indirettamente, rilevanza pubblica, è ammesso il cumulo con ulteriori aiuti integrativi da parte di enti pubblici, sulla base di normative in vigore diverse dalle presenti, fino al raggiungimento del 100 % delle spese ammissibili.

Allegato C

Criteri e modalità relativi alla concessione di contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati

1. Oggetto dell'aiuto

I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, Norme in materia di bonifica, le disposizioni per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.

2. Beneficiari degli aiuti

I beneficiari diretti dei contributi sono i consorzi di bonifica di secondo grado, di seguito chiamati semplicemente consorzi, che operano nel territorio provinciale.

3. Spese ammissibili

I presenti aiuti possono essere concessi per le spese sostenute a favore dei servizi di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica sotto elencate:

- spese per consulenze da parte di professionisti ed esperti;

- spese di gestione dell'ufficio e per il personale dipendente inclusa manutenzione dell'attrezzatura informatica;

- spese per pubblicazioni, comunicazioni e circolari rivolte agli associati.

4. Misura dell'aiuto

La misura dell'aiuto ammonta fino al 75% delle spese ammissibili per i servizi elencati al punto 3.

Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione degli aiuti ai consorzi nella misura di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore degli stessi è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Presentazione ed istruttoria delle domande

La domanda deve essere presentata di norma assieme al preventivo di spesa elaborato sulla base di un piano di attività concordato con l'Ufficio edilizia rurale della Ripartizione Agricoltura entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Viene considerata esclusivamente l'attività svolta entro l'anno di riferimento stesso. In casi eccezionali e motivati possono essere presentate successive ulteriori domande per attività precedentemente non previste ma in questo caso l'inizio di tali attivià deve essere successivo alla presentazione della domanda stessa.

L'ufficio provinciale competente della Ripartizione Agricoltura procede alla verifica sull'ammissibilità delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.

6. Anticipo e liquidazione dell'aiuto

I richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'ammontare dell'aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.

La liquidazione dell'aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, avviene su presentazione da parte dei consorzi della relativa domanda corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente eseguite e dopo che l'ufficio competente ha valutato la loro ammissibilità al finanziamento.

7. Revoca

Qualora sia stato erogato un anticipo e sulla base della presentazione della documentazione definitiva di spesa venga ammesso a finanziamento un ammontare minore di spesa rispetto a quello calcolato per l'erogazione dell'anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire l'aiuto indebitamente percepito maggiorato degli interessi legali.

Se invece in occasione o dopo la liquidazione dell'aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la loro concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell'aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'aiuto, il relativo beneficiario decade dalla somma degli aiuti e, qualora già erogata, deve restituirla maggiorata degli interessi legali.

8. Controlli

Ai sensi del articolo 2, comma 3 della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. Sull'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale

I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale Agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

9. Divieto di cumulo

In generale gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici.

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