In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 131)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)
2

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

CAPO I
Disposizioni in materia di spesa

Art. 1   2)

2)
Omissis.

Art. 2   2)

2)
Omissis.

Art. 3   3)

3)
Integra l'art. 5 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 4

(1)  4)

(2)  5)

(3)  6)

4)
Riportato al n. VIII-A/x.
5)
Riportato in nota all'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1984, n. 9.
6)
Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 5   7)

7)
Riportato al n. VIII-A/x.

Art. 6   8)

8)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

Art. 7 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva, dotazione organica e ordinamento del personale provinciale)  delibera sentenza

(1) Per la contrattazione collettiva per l'anno 2006 per il comparto del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2006, di 73 milioni di euro per l'anno 2007 e di 74 milioni di euro per l'anno 2008.

(2) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.503,50 unità a tempo pieno dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, è aumentata a 17.548,50 unità a tempo pieno per effetto del passaggio alla Provincia del personale amministrativo della Scuola provinciale superiore di sanità e del personale delle scuole messo a disposizione degli atenei universitari.

(3) Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione degli atenei universitari interessati, nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 2, personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche provinciali. La Giunta provinciale definisce le modalità per l'utilizzazione di tale personale e la suddivisione del contingente tra le diverse sezioni, in lingua tedesca, italiana e ladina, nell'ambito del contingente complessivo disponibile per la scuola.

(4) La dotazione organica complessiva di cui al comma 2 è così diminuita:

  • a)  di almeno 60 unità a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2006;
  • b)  di almeno 60 ulteriori unità a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2007;
  • c)  di almeno 80 ulteriori unità a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2008.

(5) Salve altre eventuali riduzioni in attuazione di obblighi derivati da disposizioni di legge o da accordi in ordine al patto di stabilità, i comuni devono ridurre, entro il 31 marzo 2006, le dotazioni organiche del personale stipendiato dai medesimi di un numero di posti a tempo pieno corrispondente alle rispettive unità di personale delle scuole elementari trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano.

(6) La spesa stimata, per effetto del comma 2, nella misura di 2 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 trova copertura nelle disponibilità degli stanziamenti previsti alle unità previsionali di base 02100 e 04125.

(7)  9)

(8)  10)

(9)  11)

massimeDelibera 22 luglio 2013, n. 1116 - Criteri per l'assegnazione quantitativa di tecnici di laboratorio/tecniche di laboratorio/assistenti tecnici scolastici/assistenti techniche scolastiche presso le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione (Modifica parziale delibera n. 4274 del 27.11.2006)
massimeDelibera N. 4274 del 27.11.2006 - Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.
9)
Inserisce l'art. 10/ter nella L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
10)
Sostituisce l'art. 12, comma 1, lettera b), della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
11)
Sostituisce l'art. 23, comma 5, della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 8   12)

12)
Sostituisce l'art. 12 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.

Art. 9   13)

13)
Inserisce l'art. 1/bis nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 10   2)

2)
Omissis.

Art. 11   14)

14)
Modifica l'art. 7/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 12   2)

2)
Omissis.

CAPO II
Altre disposizioni

Art. 13   15)

15)
Sostituisce l'art. 7, comma 3, della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 14   16)

16)
Integra l'art. 26 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 15   17)

17)
Inserisce l'art. 2/bis nella L.P. 28 novembre 1973, n. 79.

Art. 16   18)

18)
Sostituisce l'art. 2, comma 4, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.

Art. 17   19)

19)
Integra l'art. 5/quinquies della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Art. 18   20)

20)
Sostituisce l'art. 17, comma 5, della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.

Art. 19

(1)  21)

(2)  22)

(3)  23)

(4)  24)

21)
Sostituisce l'art. 2, comma 1, della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
22)
Integra l'art. 12 della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
23)
Sostituisce l'art. 51, comma 1, della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
24)
Sostituisce l'art. 55, comma 3, della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.

Art. 20   25)

25)
Integra l'art. 35, comma 2, della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 21   26)

26)
Sostituisce l'art. 1, comma 5, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 22   27)

27)
Integra l'art. 22 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 23   28)

28)
Sostituisce l'art. 10, comma 2, della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 24

(1)  29)

(2)  30)

29)
Sostituisce l'art. 44, comma 1, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
30)
Aggiunge l'art. 68 nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 25   31)

31)
Inserisce l'art. 1/bis nella L.P. 29 luglio 1986, n. 21.

Art. 26 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

Art. 27 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Allegato A 32)

32)
Omissis.

Allegato B 32)

32)
Omissis.

Allegato C 33)

33)
Aggiunge l'Allegato A alla L.P. 29 luglio 1986, n. 21.

Allegato D 32)

32)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
ActionActione) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
ActionActiong) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico