In vigore al

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In vigore al: 27/05/2016

h) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 391)
Violazioni amministrative ai sensi dell'articolo 4bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9

1)
Pubblicato nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 1 (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili)

(1)  Ai fini di cui all’articolo 4bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, per violazioni amministrative che danno luogo a danni irreversibili si intendono le carenze idonee a produrre ipotesi di danno patrimoniale o non patrimoniale, nelle forme del danno biologico, esistenziale o morale, ovvero ipotesi di danno pubblico ambientale, sanzionate con il ripristino dello stato dei luoghi o con risarcimenti in via equitativa; per violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili si intendono le restanti carenze.

(2)  Qualora il trasgressore di cui all'articolo 4bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, violi la medesima disposizione nei cinque anni successivi all’accertamento di cui al comma 2 dell’articolo 4bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, l’organo competente procede direttamente all’irrogazione sia della sanzione conseguente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione conseguente all’accertamento precedente conclusosi con l’adeguamento alle prescrizioni impartite. Di quest’eventualità è data notizia nell’atto di contestazione delle violazioni.

(3)  In deroga alle disposizioni dei commi 1 e 2, non si procede alla preventiva diffida nel caso in cui vengano rilevate violazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, degli articoli 8, comma 1, 11, 11quater e 14 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, degli articoli 5, 11, comma 6, 15, comma 1, lettere h), n) e o), 19ter, 20 e 21, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, degli articoli 2, 3, 5, eccetto il comma 9, e dell’articolo 6, eccetto il comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, degli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, degli articoli 5, 6, 10, 12, 14, 22, 23, 24 e 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, degli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, nonché degli articoli 30 e 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6.2)

2)
L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 30 marzo 2011, n. 13.

Art. 2 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2010, n. 22, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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