In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne scuole per l'infanzia
2

1)
Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

TITOLO I
Norme generali

CAPO I
Definizione e finalità

Art. 1-25 2)

2)
Riportati al n. XXI - A.

TITOLO II
Ordinamento del personale

Art. 26 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

(1) Il personale direttivo, le insegnanti e le assistenti delle scuole materne provinciali sono dipendenti della Provincia.

(2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai seguenti articoli. 3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

CAPO I
Classificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi

Art. 27 (Categorie e qualifiche)

(1) Il personale delle scuole materne provinciali comprende le seguenti categorie:

  1. personale direttivo con le seguenti qualifiche:
    1. ispettori provinciali per le scuole materne, uno per il gruppo linguistico tedesco ed uno per il gruppo linguistico italiano;
    2. direttori di scuola materna;
  2. insegnanti di scuola materna;
  3. assistenti di scuola materna.3)

(2)4)

(3) Le singole carriere e le corrispondenti qualifiche sono stabilite nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 28 (Personale dirigente)

(1) Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti delle scuole per l'infanzia sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.5)

5)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6; ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 sono confermati, salvo il conferimento di un nuovo incarico a seguito di un riordino della struttura dirigenziale delle scuole per l'infanzia.

Art. 29 6)

6)
Abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 30 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 30/bis (Conoscenza della lingua di insegnamento)

(1) Le aspiranti ad un impiego quale insegnante od assistente di scuola materna, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, devono superare un esame consistente in una prova scritta ed orale sulla conoscenza della lingua e letteratura corrispondente alla loro futura attività e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento del relativo titolo di studio.

(2) Il comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale mancato superamento di detto esame ha effetto dallo scadere del rapporto di servizio, in corso alla data d'esame, ma in ogni caso dal 1° settembre successivo. La mancata partecipazione all'esame produce gli stessi effetti.

(3) Il comma 1 non si applica al personale di lingua ladina.

(4) Gli esami di cui al comma 1 si svolgono davanti ad apposita commissione, una di lingua tedesca ed una di lingua italiana, nominata dalla Giunta provinciale secondo la procedura e la composizione previste per le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 31.

(5) Per l'accesso agli impieghi quale insegnante o assistente di scuola materna presso scuole materne delle località ladine è richiesta, oltre l'appartenenza al gruppo ladino, la conoscenza della lingua ladina, da comprovare mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata ai sensi del comma precedente. Per quanto non regolato trovano applicazione i commi precedenti. 7)8)

7)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
8)
L'art. 30/bis, comma 5, è stato sostituito prima dall'art. 52, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 31 6)

6)
Abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 32 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 33 (Nomina, assegnazione della sede, periodo di prova)

(1) (2) (3) (4)9)

(5)(6)(7)10)

9)
Abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
10)
Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO II
Trasferimenti

Art. 34 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 35 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 36 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO III
Note di qualifica

Art. 37 11)

11)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO IV
Doveri del personale

Art. 38 (Orario obbligatorio)

(1) Il personale direttivo delle scuole materne ha l'obbligo di prestare servizio con il carico orario di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

(2) L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti di scuola materna è di 35 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, sono tenute sulla base di un monte ore annue di 210 ore alla programmazione delle varie attività connesse con il funzionamento della scuola, nonché con la funzione docente, ivi compreso: la partecipazione alle sedute del comitato di scuola materna e degli altri organi collegiali, i rapporti con le famiglie e l'aggiornamento.

(3) Nei confronti delle assistenti trova applicazione il primo comma del presente articolo.

(4) In caso di necessità, il personale di cui ai precedenti commi è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi. Per il personale insegnante ed assistente tale obbligo è limitato a 12 ore mensili.12)

12)
I commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti e il comma 4 è stato modificato dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

Art. 39 (Funzione ispettiva)

(1) Gli ispettori curano attraverso la loro azione e per incarico del sovrintendente e del rispettivo intendente scolastico, che le scuole materne per i singoli tre gruppi linguistici perseguano e raggiungano le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

(2) Agli ispettori, oltre a svolgere attività di consulenza per i direttori, spetta in particolare:

  1. presiedere il consiglio di circondario;
  2. vigilare sull'attività dei direttori;
  3. decidere, sentito il consiglio di circondario, definitivamente sui ricorsi inoltrati in merito alla nomina delle dirigenti;
  4. promuovere e coordinare l'attività di aggiornamento del personale direttivo, insegnante ed assistente;
  5. formulare proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento ed all'impiego dei sussidi didattici;
  6. attendere alle ispezioni tecnico-didattiche;
  7. presiedere le conferenze dei direttori almeno 2 per anno scolastico;
  8. esercitare tutte le altre funzioni che vengano loro affidate mediante norme speciali e dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola;
  9. svolgere per il competente assessore e per il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica.

(3) Al termine di ogni anno scolastico gli ispettori redigono una relazione sull'andamento generale dell'attività delle scuola materne e dei loro servizi.

(4) L'Ispettore assente è sostituito, a cura del sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, da un altro dipendente della carriera direttiva addetto alla scuola materna.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 40 (Funzione direttiva)  delibera sentenza

(1) Il direttore assicura la gestione unitaria del circolo didattico di scuola materna e sovrintende al suo funzionamento sotto il profilo educativo, didattico, amministrativo e disciplinare.

(2) In particolare spetta al direttore:

  1. presiedere il consiglio di circolo di cui all'articolo 19;
  2. vigilare sull'attività del personale insegnante ed assistente;
  3. procedere alla formazione delle sezioni;
  4. decidere, sentito il consiglio di circolo, definitivamente sui ricorsi inoltrati dalle insegnanti e dalle assistenti in merito alla assegnazione delle sezioni di scuola materna;
  5. nominare le dirigenti. Per le scuole materne costituite da un'unica sezione si prescinde dal formale atto di nomina;
  6. procedere alla formulazione dell'orario in base alle deliberazioni del comitato di scuola materna, di cui all'articolo 22;
  7. decidere, sentito il consiglio di circolo sui ricorsi presentati in riguardo all'ammissione o all'esclusione di bambini, ad eccezione di quelli concernenti la lingua materna;
  8. provvedere alla continuità dell'opera educativa formativa in caso di assenza delle insegnanti ed assistenti;
  9. promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche;
  10. compilare per le assistenti il rapporto informativo in base alle direttive di cui all'articolo 37;
  11. adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale insegnante ed assistente;
  12. curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico-psico-pedagogico;
  13. tenere rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue diverse articolazioni, nonché con gli enti locali e gli enti gestori delle scuole materne;
  14. svolgere attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle insegnanti ed assistenti con particolare riguardo a quelle di nuova nomina;
  15. curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge, riguardanti in particolare il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, l'assunzione di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire il funzionamento e la sicurezza della scuola materna.

(3) Sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, per ciascun direttore è nominato un vice direttore che può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento.13)3)

massimeDelibera N. 3915 del 13.09.1999 - Criteri per la nomina di vicedirettrici nelle scuole materne provinciali con esonero dall'insegnamento
13)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 41-42 14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

CAPO V
Sanzioni disciplinari e commissione di disciplina

Art. 43 14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

CAPO VI
Congedi ed aspettative

Art. 44 15)

15)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 45-46 16)

16)
Abrogati dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

CAPO VII
Svolgimento delle carriere e trattamento economico

Art. 47-52 16)

16)
Abrogati dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

CAPO VIII
Previdenza e quiescenza

Art. 53 (Assicurazione pensione e malattia del personale di ruolo)

(1) Il personale direttivo, insegnante ed assistente di ruolo addetto alla scuola materna è iscritto, agli effetti previdenziali, alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.), nonché all'Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.), ai soli effetti previdenziali, secondo le relative norme vigenti ed ai fini delle assicurazioni contro le malattie alla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

(2) Inoltre, si provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale per il quale è previsto tale obbligo di assicurazione dalle leggi vigenti in materia.

Art. 54 17)

17)
Abrogato dall'art. 22 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

CAPO IX
Consiglio di amministrazione

Art. 55-56 14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

CAPO X
Disciplina degli incarichi e delle supplenze

Art. 57 (Incarichi e supplenze)

(1)4)

(2)4)

(3)18)

(4)19)

(5)4)

(6)4)

(7)4)

(8)4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
18)
L'art. 57, comma 3, è stato abrogato dalla lettera d), dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.
19)
Vedi l'art. 5 della L.P. 15 gennaio 1985, n. 5:

Art. 5 (Incarichi a tempo indeterminato del personale delle scuole materne)

(1) Il quarto comma dell'articolo 57 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato con effetto dal 1° settembre 1985.

(2) Il personale delle scuole materne con incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva tale posizione.

(3) Gli insegnanti e le assistenti di scuola materna, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono incaricati a tempo indeterminato e che sono già risultati idonei in un concorso pubblico indetto dalla provincia di Bolzano, vengono assunti in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, con effetto dal 1° settembre 1985. Le eventuali posizioni soprannumerarie saranno riassorbite in sede di future vacanze in ruolo.

(4) Nei primi tre concorsi pubblici che saranno indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge il 70% dei posti messi a concorso per il personale delle scuole materne sarà riservato a tale personale incaricato a tempo indeterminato, purché consegua l'idoneità. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. La quota di riserva non è operante qualora il numero dei candidati con incarico a tempo indeterminato utilmente collocati nella graduatoria generale di merito nell'ambito del numero dei posti messi a concorso superi detta quota. In tal caso la nomina dei vincitori verrà effettuata secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. La presente norma trova applicazione anche in caso di nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(5) L'incarico a tempo indeterminato cessa con effetto dal 1° settembre successivo all'espletamento del terzo concorso pubblico nei confronti di chi non abbia partecipato ad alcun concorso o di chi non sia risultato idoneo.

Art. 58 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 59 20)

20)
Abrogato dall'art. 17, comma 4, della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

Art. 60 (Trattamento economico del personale incaricato e supplente)

(1)21)

(2)22)

(3)23)

(4)(5)(6)(7)10)

21)
L'art. 60, comma 1, è stato abrogato dalla lettera d), dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.
22)
L'art. 60, comma 2, è stato abrogato dalla lettera d), dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.
23)
L'art. 60, comma 3, è stato abrogato dalla lettera d), dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.
10)
Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 61 24)

24)
Abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

Art. 62 11)

11)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO XI
Aggiornamento e studi

Art. 63 (Corsi, studi, ricerche, sperimentazioni, aggiornamento)

(1) Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, studi e ricerche in campo educativo, progetti di sperimentazione, incarichi di raccolta, di elaborazione e di diffusione di documentazione pedagogico-didattica sono deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta del consiglio di circondario.

(2) Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, rimborso spese ai partecipanti ai corsi, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta con la delibera di cui al primo comma.

(3) Inoltre, gli ispettori, i direttori e le insegnanti di scuola materna possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento nazionali ed esteri.

(4) I compensi ai partecipanti ai corsi non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica.

(5) La Giunta provinciale può autorizzare enti ed associazioni ad organizzare per conto della Provincia corsi di perfezionamento e di aggiornamento in favore del personale addetto alle scuole materne provinciali e private, concedendo per tale scopo contributi o sussidi.

TITOLO III
Disposizioni transitorie

CAPO I
Disposizioni particolari

Art. 64-65 2)

2)
Riportati al n. XXI - A.

Art. 66-69 25)

25)
Omissis.

Art. 70

(1) (2) (3)14)

(4)26)

(5) (6)14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
26)
Abrogato dall'art. 114 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 71-73 14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 74-75 25)

25)
Omissis.

Art. 76-77 14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 78 (Riconoscimento degli anni di servizio ai fini previdenziali)

(1) Il trattamento di quiescenza in forma di pensione spettante al personale assunto ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 per il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge è corrisposto oppure integrato a carico del bilancio provinciale fino a raggiungere la misura spettante da parte del C.P.D.E.L. con uguale anzianità di iscrizione.27)

(2) Al fine di cui al precedente comma il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.

(3) Non si tiene comunque conto del servizio prestato dal personale religioso che non sia stato soggetto all'iscrizione obbligatoria presso un istituto, cassa o ente di previdenza.

27)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 13 aprile 1978, n. 14.

Art. 79 (Riconoscimento degli anni di servizio ai fini dell'indennità di buona uscita)

(1) A favore del personale assunto in base agli articoli 67, 68 e 69 viene computato, per la determinazione dell'indennità di buona uscita ai sensi dell'articolo 54, anche il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge. Dal computo sono esclusi i periodi per i quali l'interessato abbia già fruito di tale o analoga indennità. Dall'indennità di buona uscita così determinata viene dedotto il complessivo premio di servizio corrisposto dall'INADEL e riferentesi al servizio riconosciuto al fine della carriera.

(2) Per la determinazione dell'indennità di cui al precedente comma, il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.

(3) Nei confronti del personale assunto in base all'articolo 66, la Provincia integrerà, fino alla misura prevista dall'articolo 54, l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Statale (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze.

Art. 80 (Personale frequentante corsi di perfezionamento)

(1) Al personale insegnante che all'entrata in vigore della presente legge stia frequentando un corso di perfezionamento nazionale o estero attinente la professione di insegnante di scuola materna, e che nel primo concorso per titoli ed esami risulti vincitore di un posto vacante per effetto del primo o del terzo comma dell'articolo 30, si applicano gli articoli 71, 77 e 78.

CAPO II
Trasferimento alla Provincia di personale di diversi enti

Art. 81 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 82-83 14)

14)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 84 4)

4)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 85 2)

2)
Riportati al n. XXI - A.

Art. 86-87 25)

25)
Omissis.

Art. 88 (Federazione provinciale degli asili infantili e scuole materne della provincia di Bolzano)

(1) Il personale amministrativo in servizio presso la sede centrale della federazione provinciale degli asili infanitili e scuole materne della provincia di Bolzano da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, con delibera della Giunta provinciale, con effetto dal termine previsto nella 1 parte del 1° comma dell'articolo 74 e previa domanda, nel ruolo amministrativo di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, della Provincia. L'inquadramento avviene, in caso di necessità, anche in soprannumero, nella relativa carriera spettante in base al titolo di studio in possesso dell'interessato secondo l'ordinamento provinciale. Si prescinde dal limite di età e dalla conoscenza della lingua non materna.

(2) Ai fini dello sviluppo della carriera il servizio prestato dal personale contemplato al primo comma presso la citata federazione viene riconosciuto per intero, purché tale servizio sia stato svolto con il titolo di studio in base al quale viene effettuato l'inquadramento nella relativa carriera.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 89-91 2)

2)
Riportati al n. XXI - A.

Art. 92

(1) Al personale delle scuole materne si applica, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 93

(1) Sono approvate le tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

Art. 94-97 2)

2)
Riportati al n. XXI - A.

Tabelle A-C28)

28)
Soppresse dall'art. 3 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
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