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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 19 aprile 2010, n. 671
Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi per spese correnti riguardante l'assistenza ai bambini nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ex aziende sanitarie), ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 9 giugno 1998, n. 5, in forma vigente (modificata con delibera n. 1349 del 16.09.2013 e delibera n. 1418 del 25.11.2014)

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di contributi per spese correnti all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ex Aziende Sanitarie), riguardante l'assistenza ai bambini, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, in forma vigente.

Articolo 1
Ambito di applicazione

1.  I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, la concessione di contributi all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda sanitaria, per l’assistenza ai bambini figli dei dipendenti dell’Azienda stessa.

2. Sono finanziate le seguenti misure di sostegno alla famiglia, che sono considerate servizi ai sensi della decisione della Commissione europea C (2011) 9380 del 20 dicembre 2011:

a) spese inerenti alla gestione delle strutture per l’assistenza ai bambini negli ospedali di Bolzano, Merano, e Bressanone;

b) acquisto di singoli posti-bambino presso strutture esterne, messi a disposizione dei figli dei dipendenti dell’Azienda sanitaria - Comprensorio di Brunico.

Articolo 2
Beneficiario

1. Soggetto beneficiario dei contributi di cui ai presenti criteri è l’Azienda sanitaria.

Articolo 3
Gestione di strutture per la assistenza ai bambini

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti con prole del Servizio sanitario provinciale, sono state create dall'Azienda Sanitaria, in accordo con l'Assessorato competente in materia di sanità, e ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, le strutture per l'assistenza ai bambini presso gli ospedali di Bolzano, Merano e Bressanone.

2. Per la gestione delle strutture per l'assistenza ai bambini di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria stipula apposite convenzioni con enti o associazioni operanti nel settore dei servizi all'infanzia.

3. Principalmente vengono assistiti soltanto bambini di genitori che lavorano nel Servizio sanitario provinciale.

Articolo 4
Acquisto di posti per l'assistenza bambini

1. Dato che nell'ospedale di Brunico non è stata istituita una struttura per l'assistenza dei bambini, l'Azienda Sanitaria rispettivamente il Comprensorio Sanitario, può acquistare singoli posti per l'assistenza ai bambini presso enti o associazioni esterne - che operano nel settore dell'assistenza ai bambini - e che vengono messi a disposizione ai bambini dei collaboratori dell'Azienda Sanitaria.

2. Il numero massimo dei posti acquistabili per l'assistenza è limitato a dieci. Gli importi pagati dai genitori come contributo alle spese, possono venire versati da questi anche direttamente al gestore esterno.

Articolo 5
Assistenza estiva

(abrogato con delibera n. 1418 del  25.11.2014)

Articolo 6
Spese ammissibili inerenti la gestione di strutture per l'assistenza dei bambini

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) I costi contrattuali derivanti dalla convenzione per la gestione dell'assistenza ai bambini stipulata tra l'Azienda sanitaria ovvero il Comprensorio sanitario e l'ente gestore;

b) Eventuali altre spese, individuate insieme all'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente.

Articolo 7
Spese ammissibili per l'acquisto di singoli poti per l'assistenza ai bambini

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) I costi contrattuali risultanti dalla convenzione per l'acquisto di posti-bambino stipulata tra l'Azienda sanitaria ovvero il Comprensorio sanitario ed il gestore esterno;

b) Eventuali altre spese, individuate insieme all'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente.

Articolo 8
Spese ammissibili per l'assistenza estiva dei bambini

(abrogato con delibera n. 1418 del  25.11.2014)

Articolo 9
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo e dichiarata detraibile dalle imposte da parte del beneficiario,

c) interessi di mora, multe, spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari,

d) ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o che non possa essere supportata da adeguata documentazione.

Articolo 10
Misura del contributo

1. (abrogato con delibera n. 1418 del  25.11.2014)

2. Per le domande successive al 1 gennaio 2010, la misura del contributo, sia per la gestione di strutture per l'assistenza ai bambini, che per l'acquisto di posti per l'assistenza ai bambini, viene collegata all'utilizzo. Ai costi totali ammissibili calcolati ai sensi dell'articolo 6 oppure articolo 7, il calcolo del contributo avviene in considerazione del rispettivo utilizzo, nella seguente misura:

 

Utilizzo

Misura del contributo

più di 80 %

75%

da 76-80 %

72%

da 71-75%

69%

da 66-70%

66%

da 61-65%

63%

da 51-60%

60%

fino al 50 %

55%

Ai fini del calcolo del contributo l'eventuale quota di compartecipazione ai costi da parte dei genitori non viene detratta dal costo totale ammissibile.

I criteri e le modalità per la determinazione della percentuale d'utilizzo verranno fissati con decreto dell'Assessore competente.

Articolo 11
Presentazione delle domande

1. Le domande vanno presentate all’Ufficio Personale sanitario.

2 Sulla base delle domande presentate, vengono impegnati i mezzi finanziari necessari per questo scopo sul capitolo 10155.05 del piano di gestione del bilancio di previsione provinciale. Qualora i mezzi finanziari impegnati non bastassero a soddisfare tutte le domande presentate, i contributi verranno ridotti proporzionalmente.

Articolo 12
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo è da allegare la seguente documentazione:

a) Copia della convenzione stipulata tra l'Azienda sanitaria ovvero il Comprensorio sanitario e il gestore del servizio, per la gestione della struttura per l'assistenza dei bambini oppure per l'acquisto di posti per l'assistenza dei bambini;

b) dichiarazione inerente la posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) relazione programmatica inerente l'attività prevista per l'anno di riferimento, qualora disponibile;

d) eventuale altra documentazione richiesta dalla Ripartizione provinciale.

2. Le domande incomplete o non presentate entro un'eventuale termine fissato dal competente Ufficio della Ripartizione Sanità della Provincia, sono archiviate d'ufficio.

Articolo 13
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene dietro la presentazione del rendiconto, al quale sono da allegare le fotocopie delle fatture.

2. I mezzi finanziari che vengono assegnati all'Azienda Sanitaria ovvero al Comprensorio sanitario per il finanziamento dell'assistenza dei bambini, sono destinati all'assistenza bambini e non possono usati dall'Azienda per altri scopi.

3. Al rendiconto sono inoltre allegate:
a) la dichiarazione inerente alla ritenuta d'acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;
b) la dichiarazione che per le misure ammesse al finanziamento non sono stati e non verranno chiesti alla Provincia altri contributi o finanziamenti.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella che risulta dalla domanda presentata, il contributo viene ridotto d'ufficio

5. Eventuali importi ricevuti illegittimamente, sono da restituire alla Provincia da parte dell'Azienda Sanitaria o del rispettivo Comprensorio sanitario, inclusi gli interessi legali maturati.

Articolo 14
Controlli

1 Il competente Ufficio provinciale effettua i controlli previsti dall'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle dichiarate nella rendicontazione.

2. Ai sensi del comma 1, è da controllare per ogni anno di riferimento almeno un Comprensorio sanitario.

3. Il o gli Comprensori sanitario da sottoporre a controllo viene ovvero vengono sorteggiato/i a sorte da una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale alla Sanità, dal direttore dell'ufficio personale sanitario ed un collaboratore che appartiene almeno al VI. Livello e che funge da segretario.

Articolo 15
Norma transitoria

1. I presenti criteri e modalità si applicano anche alle domande di contributo che sono state presentate per gli anni precedenti, e che non sono ancora state liquidate.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. I presenti criteri e modalità entrano in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

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