Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1983, n. 9.
Per svolgere la sua attività il consultorio familiare si avvale del personale indicato nell'articolo 3 della legge provinciale n. 10/1979 e di seguito elencato:(qualifica, cognome, nome) Qualunque cambiamento delle persone suddette deve essere comunicato entro 30 giorni alla controparte ed alla Provincia autonoma - Assessorato alle attività sociali e sanità.