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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 7 giugno 2010, n. 982
Modifica della procedura per il rilascia dell'attestazione ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti (codice 99) (modificata con delibera n. 1601 del 27.09.2010 e delibera n. 539 del 13.05.2014)

Allegato

Linee guida per il rilascio dell’attestazione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti (codice 99)

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano il rilascio dell’attestazione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti, in applicazione dell’articolo 35, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, nonché delle vigenti disposizioni in materia, valevoli nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 2
Ente abilitato al rilascio dell’attestazione

1. L’accertamento del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti avviene tramite i Servizi per l’assistenza economica sociale, i quali rilasciano un’opportuna attestazione con validità annuale dalla data di emissione.

Art. 3
Aventi diritto

1. Hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti gli appartenenti ad un nucleo familiare da considerarsi ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche (nucleo familiare di fatto), il quale dispone di un valore della situazione economica inferiore a 1,50 di cui allo stesso decreto.

2. Il calcolo di detto valore avviene secondo le disposizioni relative al calcolo per l’ottenimento della prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento.

3. Ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti si prescinde dal possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di assistenza economica di cui all’articolo 17 del predetto decreto.

4. Beneficiano dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti le persone iscritte al Servizio sanitario provinciale.

Art. 4
Richiesta di rilascio dell’attestazione

1. Ai fini del rilascio della predetta attestazione è utilizzato il modulo di domanda di assistenza economica in vigore.

Art. 5
Attestazione di esenzione

1. L’attestazione di esenzione deve essere elaborata secondo l’allegato modello.

2. L’attestazione di esenzione è valida un anno dalla data di emissione.

3. Per ciascun nucleo familiare è rilasciata un’unica attestazione di esenzione. Una fotocopia dell’attestazione di esenzione deve essere conservata nel libretto per l’assistenza sanitaria di ciascun componente il nucleo familiare.

4. Prima del rilascio dell’attestazione di esenzione deve essere verificato il requisito dell’iscrizione al Servizio sanitario provinciale di ciascun appartenente al nucleo familiare, rilevando il possesso del relativo libretto per l’assistenza sanitaria.

5. È consentito il rilascio di una nuova attestazione di esenzione in presenza di un’attestazione ancora valida, sebbene dal rilascio della precedente attestazione non sia ancora trascorso un anno.

Art. 6
Registrazione dell’attestazione di esenzione presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige

1. L’attestazione di esenzione, rilasciata dai Servizi per l’assistenza economica sociale dei Distretti sociali, è registrata presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige a cura degli assistiti.

2. La registrazione avviene sia nel sistema informatico locale, sia nel Sistema tessera sanitaria.

3. All’atto della registrazione il codice 99 è convertito nel codice E99.

Art. 7
Prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali o di medicinali a carico del Servizio sanitario provinciale ad indigenti

1. Spetta ai medici prescrittori la trascrizione nella ricetta del codice d’esenzione E99.

2. All’atto della prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali o di medicinali a carico del Servizio sanitario o provinciale ad indigenti, i medici rilevano la presenza del codice di esenzione E99 e lo trascrivono nelle apposite caselle presenti sul modulo della ricetta secondo il seguente esempio:

esempio

3. In attesa della realizzazione in provincia di Bolzano di un sistema di accoglienza provinciale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria e dell’appropriatezza delle prescrizioni mediche ai sensi delle vigenti disposizioni statali in merito, la presenza del codice di esenzione è rilevata dai medici prescrittori su richiesta degli assistiti tramite il sistema informatico locale o il Sistema tessera sanitaria.

4. Qualora nella ricetta non debba essere trascritto alcun codice di esenzione, oltre che per motivi d’indigenza anche per qualsiasi altro motivo, i medici devono provvedere ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” presente sul modulo della ricetta come segue:

esempio

Art. 8
Controlli

1. Qualora in seguito ai controlli effettuati da parte del competente Servizio per l’assistenza economica sociale dovesse risultare che non sussiste il diritto all’esenzione, deve essere fatta apposita comunicazione al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, il quale addotta i necessari provvedimenti.

2. Ai fini dei necessari controlli sulla conformità delle ricette con il codice di esenzione 99, relative a medicinali ossia prestazioni sanitarie, erogati presso le farmacie private o comunali dell’Alto Adige ossia presso strutture sanitarie non di diretta gestione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, l’Azienda medesima acquisisce idonee informazioni o conferme presso il competente Servizio per l’assistenza economica sociale.

Art.9
Ricorso

1. Entro 30 giorni dalla ricevuta della comunicazione della ricusazione della domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenza (codice 99) da parte dei Servizi per l'assistenza economica sociale, il richiedente può presentare ricorso amministrativo ai sensi della lettera e) comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, al Direttore dell'Ufficio provinciale distretti sanitari.

2. Ai fini della decisione il Direttore dell'Ufficio provinciale distretti sanitari richiede apposite controdeduzioni al competente Servizio per l'assistenza economica sociale.

 

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