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In vigore al: 27/05/2016

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge persegue le seguenti finalità:

  1. ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;
  2. portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative;
  3. promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

Art. 2 (Ambito di applicazione)  

(1)  La presente legge si applica ai prodotti o alle categorie di prodotti previste dal regolamento 92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, e dal regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

(2)  Rientrano fra i prodotti di cui al comma 1:

  1. i prodotti recanti il "marchio di qualità con indicazione di origine" adottato con la presente legge;
  2. i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP);
  3. i prodotti contrassegnati dalla specialità tradizionale garantita (STG);
  4. i prodotti contrassegnati dalla indicazione geografica protetta (IGP);
  5. i vini di qualità di cui al regolamento 1999/1493/CE del Consiglio del 17 maggio 1999;
  6. prodotti di produzione biologica di cui al regolamento 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991. 2)
2)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 3 ("Marchio di qualità con indicazione d'origine")     delibera sentenza

(1)  Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il "Marchio di qualità con indicazione d'origine", secondo l'allegato A. La dizione "Qualità" di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche.3) 

(2)  Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

(3)  Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità 2001/C 252/03, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 252 del 12 settembre 2001, nonché alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000. Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a secondo della regione d'origine.

(4)  Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche e alla loro origine di cui all'articolo 24b, comma 3, lettera a), del regolamento 1999/1257/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche.

(5)  Il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) Alto Adige.4) 

massimeDelibera 6 settembre 2011, n. 1356 - Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio ombrello "Alto Adige"/"Südtirol": modifiche - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.11.2009
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008 - Marchio di qualità con indicazione di origine - Uso delle due lingue - Estinzione del processo.
3)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
4)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 4 (Titolarità del "Marchio di qualità con indicazione d'origine")

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano è titolare e detiene il "Marchio di qualità con indicazione d'origine".

Art. 5 (Programma aperto di controllo della qualità)

(1)  La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma aperto di controllo della qualità.

(2)  Il programma di controllo per ogni categoria di prodotti è eseguito da un organismo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dall'associazione, organizzazione o dal consorzio dei produttori della rispettiva categoria, abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti.

(3)  Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

(4)  Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati membri.

Art. 6 (Programmazione)

(1)  La Giunta provinciale, sentito il parere di un comitato composto dal/dalla Presidente della Provincia e dagli assessori/dalle assessore competenti in materia di commercio, agricoltura, turismo e sport, approva:

  1. il programma annuale di marketing;
  2. la ripartizione dei mezzi finanziari annuali per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 11;
  3. le azioni pubblicitarie dei singoli settori.

Art. 7 (Comitato per la qualità)

(1)  Presso la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio è costituito il Comitato per la qualità, composto da:

  1. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, che lo presiede;
  2. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Agricoltura;
  3. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Turismo;
  4. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Sanità;
  5. quattro rappresentanti designati dalle commissioni tecniche;
  6. una persona in rappresentanza degli organismi di cui si servono le organizzazioni dei produttori per l'assistenza e l'esecuzione;
  7. una persona in rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori.

(2)  Il Comitato per la qualità:

  1. prescrive le linee guida per l'unitarietà dell'azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;
  2. coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti;
  3. esprime un parere alla Giunta provinciale sulle domande di utilizzo del "Marchio di qualità con indicazione d'origine", che riguardano un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti;
  4. esprime pareri alla Giunta provinciale sui disciplinari recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti;
  5. esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio predisposti dalla ripartizione provinciale competente. 5)
5)
La lettera e) dell'art. 7, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 9, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 8 (Commissioni tecniche)

(1)  “1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra nell’ambito di applicazione della presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni. 6)

(2)  Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 6)

(3)  Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente.6)

(4)  Le commissioni tecniche:

  1. predispongono il disciplinare con i criteri di qualità e di origine e le relative modifiche e lo sottopongono all'approvazione della Giunta provinciale, corredato del parere del Comitato per la qualità;
  2. 7)
  3. possono far pervenire all'assessore o all'assessora provinciale competente in materia di commercio, entro il termine di 30 giorni, una presa di posizione riguardante il parere dell'organismo di controllo indipendente, relativamente al rilascio, diniego oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del marchio;
  4. predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti;
  5. determinano, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla ripartizione provinciale competente per ciascun prodotto o categoria di prodotti, in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti. 8)

(5)  Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se la Giunta provinciale incarica dello svolgimento dei compiti indicati in questo articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti.

6)
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 sono stati così sostituiti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
7)
La lettera b) è stata abrogata dall'art. 9, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
8)
La lettera e) dell'art. 8, comma 4, è stata così sostituita dall'art. 9, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 9 (Disciplinare)

(1)  Per ciascun prodotto o ciascuna categoria di prodotti autorizzata a utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine", la commissione tecnica elabora uno specifico disciplinare. La Giunta provinciale approva il disciplinare, sentito il parere del Comitato per la qualità.

(2)  Il disciplinare comprende le seguenti disposizioni:

  1. i criteri di qualità e origine previsti per le varie categorie di prodotti;
  2. le disposizioni relative ai controlli;
  3. le sanzioni;
  4. le modalità di applicazione del marchio di qualità.

(3)  I prodotti devono rispondere a criteri o a norme nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria o nazionale.

(4)  Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi di produzione e la coltivazione dei prodotti, nonché del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali. 9)

9)
L'art. 9, comma 4 è stato così sostiuito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 10 (Uso del marchio e relativo contratto)   delibera sentenza

(1)  Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a imprese del settore agricolo e alimentare, a produttori/produttrici di generi alimentari e ad aziende commerciali.

(2)  L'utilizzazione del marchio è autorizzato dall'assessore o assessora provinciale competente in materia di commercio, sentito il parere dell'organismo di controllo e previa sottoscrizione del contratto all'uso del marchio.

(3)  L'autorizzazione all'uso del marchio di qualità per un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti è rilasciata dalla Giunta provinciale, previo parere del Comitato per la qualità.

massimeDelibera N. 3922 del 30.10.2006 - Legge provinciale 22.12.2005, n. 12, articolo 10: autorizzazione all'uso del „marchio di qualità con indicazione di origine" per le nuove categorie di prodotti “Erbe officinali ed aromatiche" e “Carne"

Art. 11 (Misure di sostegno)   

(1)  Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:

  1. azioni pubblicitarie;
  2. azioni promozionali della commercializzazione;
  3. campagne informative al consumatore/alla consumatrice;
  4. misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità.

(2)  Per azione pubblicitaria si intende qualsiasi operazione finalizzata a indurre gli operatori economici/le operatrici economiche o i consumatori/le consumatrici all'acquisto di un determinato prodotto, ivi compresa la distribuzione di materiale direttamente ai consumatori/alle consumatrici e le azioni pubblicitarie a essi rivolte nei punti di vendita. Sono considerate azioni pubblicitarie:

  1. la pubblicità su giornali, riviste, a mezzo radio, televisione e internet;
  2. la cartellonistica, le sponsorizzazioni, il materiale pubblicitario, volantini, manifesti e altri stampati;
  3. la promozione delle vendite, le attività promozionali presso punti di vendita senza degustazione, i punti di informazione, le attività di pubbliche relazioni e i convegni.

(3)  Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall'Unione Europea o si riferiscono a una specialità tradizionale garantita (STG), è ammesso fare riferimento all'origine geografica del prodotto, purchè il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

(4)  Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori/singole imprenditrici o che nominano una determinata impresa o i prodotti della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o prodotti della medesima.

(5)  Per azione promozionale della commercializzazione s'intende l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o iniziative a queste equiparate nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi, analisi di mercato e di marketing.

(6)  Per campagne informative al consumatore/alla consumatrice s'intende l'attività di informazione e diffusione di conoscenze scientifiche sui prodotti, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti, prodotti specifici o prodotti precisamente indicati o stimolare l'acquisto di un determinato prodotto provvisto di marchio di qualità.

(7)  Per misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità si intendono le spese relative ai controlli dei prodotti, delle aziende e dell'utilizzo dei marchi di qualità. Non sono ammesse alle agevolazioni spese per autocontrolli.

(8)  Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o, su incarico della stessa, da istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

Art. 12 (Contributi)  

(1) Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

  1. fino al 50 per cento dei costi ammissibili nel caso di azioni pubblicitarie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
  2. fino all’80 per cento dei costi ammissibili per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
  3. fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le iniziative di campagne informative al consumatore/alla consumatrice di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
  4. fino all’80 per cento dei costi ammissibili per i controlli di qualità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno, in applicazione della disciplina “de minimis”. 10)

(2)  Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, il contributo è erogato direttamente a tale ente.

(3)  Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento. L'importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.

(4)  Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera d), vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 11)

10)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
11)
L'art. 12, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 13 (Vigilanza e sanzioni)

(1)  Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, dei disciplinari e dei contratti d'uso del marchio. Il direttore/la direttrice può affidare il predetto compito a un altro ente pubblico.

(2)  Fatta salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, l'abusivo o indebito utilizzo del "Marchio di qualità con indicazione d'origine" o la violazione delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Per ogni successiva violazione commessa nell'arco di 24 mesi, l'importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall'ente che ha irrogato la sanzione.

(3)  In caso di violazione grave delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio, l'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di commercio può sospendere l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

Art. 14 ("Marchio di tutela Alto Adige")   delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano adotta le opportune misure per mantenere la protezione legale del "Marchio di tutela Alto Adige", introdotto con legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44.

(2)  Dall'entrata in vigore della presente legge non viene più rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo del "Marchio di tutela Alto Adige".

massimeDelibera 6 settembre 2011, n. 1356 - Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio ombrello "Alto Adige"/"Südtirol": modifiche - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.11.2009

Art. 15 (Norme transitorie)

(1)  I contratti per l'utilizzazione del "Marchio di tutela Alto Adige" scadono decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2)  Gli utilizzatori del "Marchio di tutela Alto Adige" possono utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine" senza proporre una nuova domanda di autorizzazione. Il relativo contratto di utilizzo del marchio è sottoscritto nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in caso contrario decade il diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 16 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate:

  1. la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, e successive modifiche.

Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

(1)  La spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene autorizzata con la legge finanziaria annuale.

(2)  Per l'esercizio finanziario in corso possono essere utilizzate, per le finalità della presente legge, le risorse finanziarie eventualmente ancora disponibili sugli stanziamenti autorizzati nel bilancio di previsione del medesimo esercizio e nel relativo piano di gestione per l'attuazione delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 16. L'assessore o assessora competente in materia di finanze e bilancio approva con proprio decreto le variazioni compensative al bilancio ed al piano di gestione, eventualmente necessarie.

Art. 18 (Notifica alla Commissione Europea)

(1)  Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.12) 

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo le disposizioni degli orientamenti comunitari, una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Allegato A
(Articolo 3, comma 1)
13)

 

12)
L'avviso è stato pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1 e recita:"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine", si comunica che con nota C(2005)3849 def. del 20.10.2005 la Commissione Europea ha comunicato che, "alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che le misure notificate siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui rispettano le condizioni stabilite dalle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato."
13)
L'allegato A è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e successivamente dall'art. 17 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di tributi
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10 (Adeguamento di leggi provinciali)
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15
ActionAction Art. 16
ActionAction Art. 17
ActionAction Art. 18
ActionAction Art. 19
ActionAction Art. 20
ActionAction Art. 21
ActionAction Art. 22
ActionAction Art. 23
ActionAction Art. 24
ActionAction Art. 25
ActionAction Art. 26
ActionAction Art. 27
ActionAction Art. 28
ActionAction Art. 29  
ActionAction Art. 30
ActionAction Art. 31
ActionAction Art. 32
ActionAction Art. 33
ActionAction Art. 34
ActionAction Art. 35
ActionAction Art. 36
ActionAction Art. 37
ActionAction Art. 38
ActionAction Art. 39 (Abrogazioni)
ActionAction Art. 40 (Entrata in vigore)
ActionActionTabella A e B
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionDICHIARAZIONE PRELIMINARE
ActionAction(art. 16)
ActionAction(art. 39)
ActionAction(art. 33)
ActionAction(art. 41)
ActionAction(art. 19)
ActionAction(artt. 5 e 16 )
ActionAction(art. 28, lett. g)
ActionAction(art. 33)
ActionAction(art. 27)
ActionAction(art. 46)
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionf) Accordo 14 luglio 2015, n.
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionA Disciplina del commercio
ActionActionB Provvidenze per il commercio ed i servizi
ActionActionC C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 8
ActionActionb) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionArt. 1 (Prima seduta del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 2 (Presidenza provvisoria)
ActionActionArt. 3 (Appello e giuramento dei consiglieri/delle consigliere)
ActionActionArt. 4 (Assunzione della carica di consigliere/consigliera provinciale)
ActionActionArt. 5 (Appartenenza al gruppo linguistico)
ActionActionArt. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore)
ActionActionArt. 8 (Elezioni suppletive)
ActionActionArt. 9 (Elezione del/della Presidente della Provincia)
ActionActionArt. 10 (Elezione degli assessori/delle assessore e dei/delle Vicepresidenti della Provincia)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12 (Pubblicazione dell’esito dell’elezione della Giunta)
ActionActionArt. 13 (Elezioni suppletive)
ActionActionArt. 13/bis (Dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale e surroga)
ActionActionGLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionIL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionDISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
ActionActionLE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ActionActionDISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionVOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ActionActionPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
ActionActionRELAZIONI E AUDIZIONI
ActionActionFUNZIONI DI CONTROLLO
ActionActionUSO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionGESTIONE FINANZIARIA
ActionActionPRINCIPI, PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO DI PREVISIONE
ActionAction Art. 2 (Esercizio finanziario)
ActionAction Art. 3 (Principi generali)
ActionAction Art. 4 (Risorse finanziarie)
ActionAction Art. 5 (Bilancio di previsione)
ActionAction Art. 6 (Fondo di riserva)
ActionAction Art. 7 (Avanzo di amministrazione)
ActionAction Art. 8 (Partite di giro)
ActionAction Art. 9 (Verifiche del programma e del bilancio)
ActionAction Art. 10 (Variazioni di bilancio)
ActionAction Art. 11 (Attività gestionale)
ActionAction Art. 12 (Esercizio provvisorio del bilancio)
ActionActionCLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
ActionActionGESTIONE DELLE ENTRATE
ActionActionGESTIONE DELLE SPESE
ActionActionSERVIZI DI CASSA
ActionActionCONTO CONSUNTIVO
ActionActionCONTABILITÀ SPECIALI
ActionActionGESTIONE PATRIMONIALE
ActionActionSCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA
ActionActionATTIVITÀ NEGOZIALE
ActionActionCONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction Delibera N. 217 del 30.01.2006
ActionAction Delibera N. 307 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 324 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 212 del 23.01.2006
ActionAction Delibera N. 335 del 06.02.2006
ActionAction Delibera N. 428 del 13.02.2006
ActionAction Delibera N. 675 del 27.02.2006
ActionAction Delibera N. 801 del 13.03.2006
ActionAction Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 901
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 902
ActionAction Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2033 del 06.06.2006
ActionAction Delibera N. 2215 del 19.06.2006
ActionAction Delibera N. 2352 del 26.06.2006
ActionAction Delibera N. 2591 del 17.07.2006
ActionAction Delibera N. 2673 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2723 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2742 del 24.07.2006
ActionAction Delibera N. 2858 del 11.08.2006
ActionAction Delibera N. 2985 del 28.08.2006
ActionAction Delibera N. 3461 del 25.09.2006
ActionAction Delibera N. 3922 del 30.10.2006
ActionAction Delibera N. 4047 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4054 del 06.11.2006
ActionAction Delibera N. 4274 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4394 del 27.11.2006
ActionAction Delibera N. 4520 del 04.12.2006
ActionAction Delibera N. 4830 del 18.12.2006
ActionAction Delibera N. 5071 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 5072 del 29.12.2006
ActionAction Delibera N. 4332 del 27.11.2006
ActionAction2005
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ActionAction2003
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ActionAction2000
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ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico