Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca dell'Azienda ai sensi dell'articolo 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.
(2) La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
(3) Su specifica richiesta dello specialista, l'Azienda valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
(4) La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: