(1) In relazione a quanto stabilito dall'articolo 3, lettera c), legge provinciale, si precisa che al divieto di effettuare scarichi di rifiuti nella rete di fognatura, è ammessa deroga in casi eccezionali o quando sussistano particolari impedimenti o difficoltà ad un regolare servizio di asporto dei rifiuti, ciò comunque limitatamente ai rifiuti organici dell'alimentazione, previa frantumazione negli appositi tritarifiuti.
(2) Tale deroga è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Assessore competente su conforme parere della Il Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali e solo nei casi in cui le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione lo consentano,
(3) Può essere ammesso altresì lo scarico in fognatura di fanghi liquidi provenienti da impianti depurativi o spurgo di pozzi neri a condizione che ciò non comporti alcuna alterazione nè in fognatura, nè nell'impianto di depurazione finale. Nell'atto, di autorizzazione da parte dell'Assessore provinciale competente, su conforme parere della Il Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, saranno inoltre definite le modalità, i tempi ed i luoghi dello scarico.