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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 342 del 14.02.2005
Indirizzi provinciali in materia di vendita di giornali quitidiani e periodici - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170

Allegato
 
Indirizzi provinciali in materia di vendita di giornali quotidiani e periodici
 

1. Premessa

Con il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante „Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108", si è provveduto ad aggiornare in modo significativo il settore della vendita di giornali, quotidiani e periodici, avendo come obiettivo principale l'incremento della loro diffusione e quindi del numero di lettori.
In precedenza, con la legge 13 aprile 1999, n. 108, recante “Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica”, era stata avviata una fase di sperimentazione della durata di 18 mesi, prevedendo in particolare la possibilità di vendere i quotidiani ed i periodici in punti vendita “non esclusivi” ovvero in esercizi quali rivendite di generi di monopolio, distributori di carburante, grandi strutture di vendita, bar e librerie, con specifici requisiti.
Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, prevede in particolare l'emanazione da parte della Provincia degli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.
In questo periodo, proprio in vista della nuova regolamentazione, la Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi ha avviato presso i Comuni una rilevazione dei punti vendita di giornali esistenti, onde disporre dei dati fondamentali, sulla base dei quali pianificare lo sviluppo della rete distributiva.
 

2. Analisi della rete distributiva e programmazione

Con la ricerca svolta presso i Comuni della provincia di Bolzano nell'anno 2000 e cioè a conclusione della fase di sperimentazione prevista dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, si rilevavano:

-gli esercizi partecipanti alla sperimentazione;

-tutti gli esercizi attivi sul territorio comunale.

Risultavano così presenti nella nostra provincia 638 punti vendita di giornali, di cui 566 esclusivi e 72 non esclusivi, con un indice provinciale di un punto vendita ogni 722 abitanti.
Suddividendo i comuni in base alla popolazione, si rileva che il numero di abitanti per punto vendita aumenta con il crescere della popolazione. Si passa da 614,27 abitanti per punto vendita (comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti), a 724,95 abitanti per punto vendita (comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti), a 815,24 abitanti per punto vendita (comuni con più di 10.000 abitanti).
Per soddisfare l'obiettivo di sviluppo della rete distributiva di giornali, al fine di incentivarne l'acquisto e la lettura, si ritiene di indicare una diminuzione tra il 20% ed il 30% del numero di abitanti per punto vendita, rispetto al valore medio rilevato nelle tre classi in cui sono stati suddivisi i comuni e cioè:
 
Popolazione Comuni      n. abitanti per punto vendita
attuali       20%          - 30%
fino a 3.000 abitanti           614          491          430
da 3.001 a 10.000 abitanti      725          580          508
superiore a 10.000 abitanti      815          652          571
PROVINCIA           722          578          505

(dati arrotondati all'unità

 
Il Comune può prevedere un ulteriore incremento del numero dei punti vendita, con relativa diminuzione del rapporto tra numero abitanti/punti vendita, tenuto conto degli altri criteri previsti dalle presenti direttive.
Si ritiene inoltre che, considerata la più limitata gamma di pubblicazioni normalmente vendute nei punti vendita non esclusivi, nel calcolo del numero dei punti vendita autorizzabili (esclusivi e non) il punto vendita esclusivo è equiparato a tre punti vendita non esclusivi.
 

3. Punti vendita esclusivi

Per punti vendita esclusivi si intendono gli esercizi previsti nel piano comunale di localizzazione, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.
L'attività è soggetta ad autorizzazione comunale, anche stagionale, rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione. Fino all'approvazione del piano, le autorizzazioni possono essere rilasciate, tenuto conto dei criteri stabiliti dai presenti indirizzi.
I punti vendita esclusivi possono destinare parte della loro superficie di vendita, purché in forma non prevalente, alla vendita degli articoli del settore merceologico non alimentare.
 

4. Piani comunali

I Comuni approvano i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, ovvero rielaborano quelli esistenti sulla base dei presenti indirizzi.
Per l'elaborazione del piano vanno considerati i seguenti criteri:

a) densità della popolazione e numero di famiglie;

b) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;

c) entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;

d) condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali o montane;

e) esistenza di punti di vendita non esclusivi.

Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale, individuando per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi già esistenti nonché di quelli esclusivi di nuova istituzione, secondo i criteri di cui sopra e in base a quanto previsto al punto 2) dei presenti indirizzi, circa gli obiettivi di sviluppo della rete di vendita.
Vanno consultate le associazioni degli editori e dei distributori più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale, che, attualmente, sono: S.P.V. Distribuzione Stampa, SI.NA.G.I., Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia e Federazione Italiana Editori Giornali.
 

5. Punti vendita non esclusivi

Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, trattate comunque in modo prevalente, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici (anche solo quotidiani o solo periodici).
L'attività è soggetta ad autorizzazione comunale, anche stagionale, rilasciata nel rispetto dei relativi criteri comunali.
Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali ed esclusi altri  punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati (grandi strutture e centri commerciali);

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste (periodiche) di identica specializzazione.

Rientrano tra i punti di vendita non esclusivi tutti gli esercizi promiscui, autorizzati in vigenza dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai quali è rilasciata di diritto l'autorizzazione per punto vendita non esclusivo, a prescindere dalle caratteristiche di cui al punto precedente.
Agli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione ai sensi della legge 13 aprile 1999, n. 108, è rilasciata di diritto l'autorizzazione per punto vendita non esclusivo.
Chi chiede l'autorizzazione, deve presentare una dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 11, lettera dbis), cifre 4), 5), 6) e 7) della legge 5 agosto 1981, n. 416 che prescrivono quanto segue:

a) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni  pornografiche;

b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuto ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

d) gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta. Gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

 

6. Criteri comunali

Il rilascio dell'autorizzazione per punti vendita non esclusivi, deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) densità della popolazione;

b) caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone;

c) entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;

d) condizioni di accesso;

e) esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

In assenza del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e se non esistono punti di vendita nel territorio del comune o in una frazione di comune, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, (punto 5 dei presenti indirizzi).
Istanze di rilascio di autorizzazione per l'attivazione di punti di vendita non esclusivi, inoltrate ai comuni competenti per territorio prima dell'approvazione dei criteri, possono comunque essere oggetto di valutazione in base ai precitati criteri.
 
7. Deroghe
Non è necessaria l'autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all'opera di volontari;

c) per la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

 

8. Modalità di vendita

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dall'editore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;

e) deve essere assicurata parità di trattamento alle diverse testate.

 

9. Disposizioni finali

L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dispone che, per quanto non previsto dallo stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in particolare:

a) per l'esercizio dell'attività è necessario il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) è possibile il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché l'affidamento in gestione di reparto; nel caso di punto vendita non esclusivo, il trasferimento della gestione o della proprietà, deve riguardare sia la vendita di giornali che quella a cui la stessa è abbinata;

c) in caso di violazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto compatibili.

Pertanto non valgono più i seguenti divieti:

a) il divieto alle persone diverse dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa;

b) il divieto di affidamento in gestione dell'attività a terzi;

c) il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche;

d) il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.
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