(1) Alle sostituzioni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza ad un medico specialista comunque disponibile.
(2) L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi ed è rinnovabile.
(3) Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
(4) Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano il trattamento tabellare iniziale, di cui all'articolo 28, il compenso aggiuntivo, l'indennità di rischio, l'indennità di disagiata e di disagiatissima sede, l'indennità di bilinguismo ed il rimborso delle spese di accesso, in quanto spettanti, secondo le modalità del presente Accordo.
(5) Al medico sostituto che sia già titolare di incarico competono i compensi di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 in base all'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale, in quanto spettanti.