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Sentenze della Corte costituzionale
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Disciplina degli incarichi di supplenza del personale docente
Attendere, processo in corso!
Sentenza (13 luglio) 26 luglio 2005, n. 323; Pres. Capotosti, Red. Marini
Ritenuto in fatto 1
. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, di alcune norme della
L.P. 8 aprile 2004, n. 1
, Provincia autonoma di Bolzano (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), tra cui l'art. 19, comma 4.
La norma impugnata, "per soddisfare le esigenze di continuità didattica", affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale, in tal modo derogando alla disciplina dettata dall'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che fissa quella annuale come durata massima delle supplenze scolastiche, in attuazione - ad avviso dell'Avvocatura - del principio di cui all'art. 97 Cost., comma terzo.
La norma, secondo il Governo, si porrebbe perciò in contrasto «con l'art. 9 n. 2 dello Statuto D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 [.....], con l'art. 19 comma decimo del medesimo Statuto [.....], con l'art. 12 comma primo del
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116
come modificato dal D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, con gli artt. 3, 97 Cost., commi primo e terzo, art. 117 Cost., comma secondo, lettera N e art. 117 Cost. comma terzo ("istruzione") e art. 119 Cost., nonché con il sopra citato art. 4 e con l'art. 2 comma 1 lettera DD della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
Deduce in primo luogo la Provincia resistente la genericità delle censure per mancata specificazione dei parametri: se la Provincia è titolare - come lo stesso ricorrente riconosce - di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, il contrasto con disposizioni di legge statale comporterebbe l'incostituzionalità della disciplina solo in quanto le suddette leggi pongano - il che nel ricorso non è però chiarito - "norme fondamentali di riforma economico-sociale" oppure "principi fondamentali".
Se avesse inteso lamentare la violazione di principi fondamentali, il Governo avrebbe dovuto allora specificare da quale dei 14 commi di cui si compone l'art. 4 della legge n. 124 del 1999 esso ritenga di trarre il principio fondamentale del divieto di supplenze pluriennali, mentre, sotto altro aspetto, risulterebbe inconferente il riferimento all'art. 2, comma 1, lettera dd), della legge n. 421 del 1992, in quanto i principi e criteri direttivi contenuti in una legge delega - quale è appunto la legge n. 421 del 1992 - non possono fungere da principi fondamentali intesi come limiti alla competenza legislativa provinciale concorrente.
La questione sarebbe peraltro inammissibile anche con riferimento ai parametri statutari e costituzionali evocati, sia per l'assoluta indeterminatezza delle censure, prive di qualsiasi specificità, sia - per quanto in particolare concerne l'asserita violazione dell'art. 117 Cost., commi secondo e terzo, e dell'art. 119 della Costituzione - per il mancato riferimento all'art. 10 della L.cost. n. 3 del 2001, sul quale solo potrebbe fondarsi, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, una questione di legittimità costituzionale per la violazione dei suddetti parametri.
Nel merito, la questione sarebbe comunque - secondo la Provincia - non fondata.
Osserva la resistente che l'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116
e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), delega alla Provincia le attribuzioni statali in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante (secondo comma) e riconosce alla medesima Provincia potestà legislativa nella suddetta materia, "per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica" (terzo comma).
Non sussisterebbe pertanto dubbio sul fatto che la legge provinciale sia competente a disciplinare anche le supplenze degli insegnanti, ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale docente, non posta in discussione dalla norma impugnata.
Dovrebbe, d'altro canto, escludersi la violazione di un principio fondamentale stabilito dalla legge statale con il quale sarebbero vietate le supplenze pluriennali, sia perché un simile principio non sembrerebbe desumibile dall'art. 4 della legge n. 124 del 1999 sia perché comunque tale divieto, se esistente, costituirebbe una norma di dettaglio e non certo un principio fondamentale.
In ogni caso, pur ipotizzando l'esistenza di un principio fondamentale che vieta le supplenze pluriennali, tale regola potrebbe riguardare soltanto le supplenze necessarie per la copertura di posti di ruolo vacanti, cui esclusivamente avrebbe riguardo l'art. 4 citato, mentre la legge provinciale impugnata avrebbe una ben più ampia portata, riferendosi più in generale a contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale, non necessariamente limitati, quindi, all'ipotesi di supplenza sulle cattedre vacanti.
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nella quale, ribadendo le conclusioni già assunte, sottolinea che l'art. 1, terzo comma, del D.P.R. n. 89 del 1983, invocato dalla Provincia resistente come fonte della propria competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale statale, non consente l'accrescimento mediante legge provinciale delle attribuzioni amministrative delegate dallo Stato, ma prevede solo la possibilità per la Provincia di disciplinare con propria legge dette attribuzioni.
La competenza legislativa provinciale in materia di istruzione manterrebbe perciò carattere solo concorrente, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, dello statuto, il che impedirebbe alla Provincia di modificare - per di più mediante atti di Giunta - la disciplina statale dei rapporti di lavoro dei docenti, prevedendo la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata triennale.
4. - Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un'ampia memoria illustrativa a sostegno della richiesta declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto 1. - Rimane riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, relative a norme diverse, sollevate con il medesimo ricorso introduttivo.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della
L.P. 8 aprile 2004, n. 1
, Provincia autonoma di Bolzano (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), lamentandone il contrasto con norme statutarie e di attuazione (artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, dello statuto, art. 12, comma primo, del
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116
, come modificato dal D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761), norme costituzionali ( artt. 3, 97 Cost., commi primo e terzo, art. 117 Cost., commi secondo, lettera n, e terzo, e art. 119 della Costituzione) e norme di legge statale (art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e art. 2, comma 1, lettera dd, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.)
Al di là della copiosa e mera evocazione di parametri, l'unica motivazione del ricorso consiste in un asserito contrasto tra la norma impugnata - che affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare, mediante propria deliberazione, contratti di lavoro di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale - e l'art. 4 della legge n. 124 del 1999 - che prevede esclusivamente l'istituto della supplenza di durata annuale o temporanea - senza peraltro che sia neppure precisato sotto quale profilo siffatto contrasto tra legge provinciale e legge statale si traduca in un vizio di legittimità costituzionale della prima.
Ne deriva la sostanziale elusione dell'onere di allegazione gravante sul ricorrente nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
La questione, nei termini in cui è proposta, non può, pertanto, che essere dichiarata inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti di altre disposizioni della
L.P. 8 aprile 2004, n. 1
, Provincia autonoma di Bolzano (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della
L.P. 8 aprile 2004, n. 1
, Provincia autonoma di Bolzano, sollevata - in riferimento agli artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, del
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 12, comma primo, del
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), come modificato dal
D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116
), agli
artt. 3, 97 Cost.
, commi primo e terzo,
art. 117 Cost.
, commi secondo, lettera n), e terzo, e
art. 119 della Costituzione
, all'art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e all'art. 2, comma 1, lettera dd), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
Art. 1 (Ambito di applicazione e durata)
Relazioni sindacali
Art. 2 (Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali)
Art. 3 (Contrattazione collettiva decentrata con le Intendenze scolastiche)
Art. 4 (Partecipazione con le Intendenze scolastiche)
Art. 5 (Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica)
Art. 6 (Prerogative delle organizzazioni sindacali rappresentative)
Art. 7 (Assemblee sindacali)
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole e definizione del relativo regolamento elettorale
Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5
CAPO I
Zone produttive
Concessione edilizia
Art. 8
Art. 9 (Poteri di deroga)
Art. 10
Art. 11 (Aventi titolo nelle zone di espansione)
Contributo di costruzione
Convenzionamento
Controllo dell'attività edilizia
Verde agricolo
Ampliamento degli esercizi alberghieri
Disposizioni varie
Art. 42 (Fasce di rispetto)
Art. 43 (Distanze dalle strade)
Art. 44 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)
Art. 44/bis
Art. 45 (Nomina degli esperti provinciali nelle commissioni edilizie comunali)
Art. 46 (Legnaie)
Art. 47 (Altezza interna per le opere di risanamento)
Art. 48 (Modifica della destinazione d'uso)
Art. 49 (Reclami)
Art. 50
Art. 51 (Norme abrogate)
Art. 52 (Abbaini)
Art. 53 (Annotazione del vincolo di pertinenza dei parcheggi)
Allegato A (articolo 35)
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
b) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
Art. 1 (Ambito di applicazione)
GESTIONE FINANZIARIA
PRINCIPI, PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO DI PREVISIONE
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
GESTIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 24 (Stadi della spesa)
Art. 25 (Impegni di spesa)
Art. 26 (Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)
Art. 27 (Pagamento delle spese)
Art. 28 (Contenuto dei mandati di pagamento)
Art. 29 (Documentazione dei mandati di pagamento)
Art. 30 (Modalità di estinzione dei mandati)
Art. 31 (Pagamenti a scadenza fissa)
Art. 32 (Residui passivi ed economie)
Art. 33 (Pagamento con carta di credito)
Art. 34 (Verifiche e conservazione della documentazione contabile)
Art. 35 (Fondo per servizi di economato e per piccole spese)
Art. 36 (Ulteriori spese connesse all'autonomia e alle finalità dell'istituzione scolastica)
SERVIZI DI CASSA
CONTO CONSUNTIVO
CONTABILITÀ SPECIALI
GESTIONE PATRIMONIALE
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA
ATTIVITÀ NEGOZIALE
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DISPOSIZIONI VARIE
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
h) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
n) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
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