Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è conferibile l'incarico al medico che:
(2) Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la revoca dell'incarico.
(3) Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla Azienda, sentito il Comitato zonale di cui all'articolo 10 e lo specialista interessato.