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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità (modificata con delibera n. 1135 del 10.04.2007, delibera n. 2422 del 05.10.2009, delibera n. 357 del 14.03.2011, delibera n. 1934 del 27.12.2012 e delibera n. 21 del 13.01.2015)

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell’ambito di calamitá

1. Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34 (di seguito denominata legge provinciale), la concessione di contributi ad organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso per calamità.

Ai fini dei presenti criteri, per organizzazioni s’intendono le unioni provinciali e le organizzazioni di cui al punto 5.

La concessione di contributi ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali, alla Scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari avviene in base ai criteri approvati ai sensi dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.

2. Domanda, termine di presentazione e documentazione

La domanda di contributo, firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata all’Ufficio Protezione civile entro il 15 febbraio del relativo anno (termine perentorio) tramite il modulo appositamente predisposto.

Essa contiene i dati del legale rappresentante e dell’organizzazione rappresentata, una dichiarazione su eventuali altri aiuti finanziari per lo stesso progetto e la seguente documentazione:

2.1 Domanda ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a) della legge provinciale per la promozione di iniziative idonee al raggiungimento di finalità di prevenzione e di pronto soccorso

a) breve descrizione dell’iniziativa;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

2.2 Domanda ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) della legge provinciale per l’acquisto o la locazione, anche in leasing, di attrezzature - compreso l’abbigliamento protettivo da lavoro -, macchinari, impianti ed automezzi

a) breve descrizione del bene da acquistare, da locare o locato;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

Nel caso di acquisto di un bene mobile devono essere allegati i preventivi di spesa di almeno tre imprese. L’impossibilità di invitare più di un’impresa deve essere motivata. Se il richiedente presenta una domanda di contributo per la realizzazione di un progetto che non corrisponde al preventivo di spesa con il prezzo più basso, egli deve motivare anche tale decisione.

Nel caso di acquisto di un bene mobile con un valore stimato inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi di spesa, fermo restando l’obbligo di motivare la scelta del fornitore.

2.3 Domanda ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c) della legge provinciale per l’acquisto o la locazione di beni immobili, incluso l’arredamento

a) breve descrizione del bene immobile da acquistare, da locare o locato e della sua destinazione e/o breve descrizione dell’arredamento;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

L’arredamento non deve essere necessariamente acquistato contestualmente al bene immobile, ma può essere acquistato anche in un momento successivo. Riguardo al preventivo di spesa per l’arredamento valgono le disposizioni di cui al punto 2.2.

L’Ufficio Protezione civile archivia la domanda di contributo previa comunicazione se:

a) la domanda di contributo non è stata presentata entro il termine previsto;

b) mancano dei documenti e questi non sono stati presentati neppure dopo una richiesta scritta;

c) i costi riconosciuti o il contributo integrativo massimo possibile sono inferiori a 2.000,00 euro;

d) il progetto o parte del progetto sono stati realizzati prima della concessione del contributo, ad eccezione dei casi di locazione di un bene o dei progetti per i quali viene presentata domanda per un contributo integrativo.

3. Realizzazione del progetto

Il progetto o una singola parte del progetto, che costituiscono oggetto della domanda di contributo, possono essere realizzati solo dopo la concessione del contributo da parte della Giunta provinciale. In caso contrario non è concesso nessun contributo.

La presente disposizione non vale nel caso di locazione di un bene.

4. Ammontare del contributo

La Giunta provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria, determina la priorità dei diversi progetti e riconosce una parte o il totale dei costi del singolo progetto sulla base dei criteri dell'importanza, dell’urgenza e della precedenza di cui al punto 5, tenendo anche conto di eventuali altri aiuti finanziari.

La Giunta provinciale può concedere contributi nella seguente misura:

a) fino al 100 per cento dei costi riconosciuti in caso di organizzazioni di cui al punto 5, comma 1, lettera a);

b) fino all’80 per cento dei costi riconosciuti in caso di organizzazioni di cui al punto 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

Un’unione provinciale può presentare domanda per progetti che favoriscono solo singole organizzazioni facenti parte dell’unio- ne stessa nei seguenti casi:

a) se si tratta di progetti di carattere innovativo o di carattere strategico sovraordinato;

b) per motivi organizzativi. In tal caso la domanda viene però trattata come se fosse stata presentata dalle singole organizzazioni facenti parte dell’unione provinciale.

In caso di domande presentate da organizzazioni facenti parte di un'unione provinciale, è necessario un parere della rispettiva unione.

5. Precedenza

Per la concessione del contributo si applica il seguente ordine di precedenza:

a) unioni provinciali con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha stipulato una convenzione ai sensi della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, e successive modifiche, per l’affidamento del servizio di soccorso alpino;

b) unioni provinciali che, avendo stipulato una convenzione ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono strutture del Servizio per la protezione civile. A tali unioni è equiparata la “Croce Rossa Italiana - Comitato Provincia Autonoma di Bolzano”, a condizione che la stessa abbia stipulato con la Provincia una convenzione per la collaborazione nell’ambito del Servizio protezione calamità;

c) le organizzazioni che fanno parte di una unione provinciale di cui alla lettera a);

d) le organizzazioni che fanno parte di una unione provinciale di cui alla lettera b);

e) altre organizzazioni.

6. Liquidazione del contributo

L’Ufficio Protezione civile può liquidare, su presentazione della copia dei documenti di spesa non quietanzati, un anticipo fino all’80 per cento del contributo concesso.

Per la liquidazione dell’importo residuo o dell’intero contributo deve essere presentata all’Ufficio Protezione civile la seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione del contributo concesso;

b) originali quietanzati delle fatture o degli altri documenti di spesa;

c) dichiarazione su eventuali altri aiuti finanziari per lo stesso progetto;

d) dichiarazione sulla persistenza dei presupposti previsti dalla legge provinciale.

La liquidazione del contributo è subordinata alla corrispondenza del progetto realizzato con il progetto originariamente riconosciuto dalla Giunta provinciale.

Il contributo è ridotto proporzionalmente dall’ufficio protezione civile, se:

a) nel caso di acquisto, la quantità o il prezzo unitario della fornitura o entrambi sono inferiori a quelli riconosciuti;

b) nel caso di locazione, il canone è inferiore a quello riconosciuto;

c) nel caso di promozione di un’iniziativa di cui al punto 2.1, se i costi rendicontati sono inferiori a quelli riconosciuti.

6.1. Liquidazione in caso di locazione di un bene immobile

In caso di locazione di un bene immobile devono essere inoltre presentati il contratto di locazione registrato e gli attestati bancari di pagamento delle rate mensili.

6.2. Liquidazione in caso di acquisto di un bene immobile

In caso di acquisto di un bene immobile deve essere inoltre presentato il decreto tavolare comprovante l’acquisto.

La destinazione del bene immobile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale deve essere annotata nel libro fondiario. La destinazione può essere cambiata solo su autorizzazione della Giunta provinciale e se sono decorsi almeno dieci anni dall’annotazione.

7. Modifica non essenziale del progetto

Se il progetto non differisce in modo essenziale dalla descrizione indicata nella domanda di contributo, l’ufficio protezione civile può – sulla base di una motivazione adeguata fornita dal richiedente – autorizzarne la modifica, a condizione che l’obiettivo del progetto originariamente riconosciuto dalla Giunta provinciale venga comunque raggiunto.

7bis. Contributo integrativo

L’organizzazione senza fini di lucro può presentare domanda per un contributo integrativo. Il procedimento amministrativo corrisponde a quello per una nuova domanda di contributo con eccezione del punto 3 che non viene applicato.

8. Revoca del contributo

La Giunta provinciale revoca, in tutto o in parte, il contributo, se il progetto realizzato non corrisponde a quello originariamente riconosciuto, se il progetto non viene realizzato o se sono riscontrate altre irregolarità sostanziali di ogni genere. L’interessato può presentare giustificazioni e controdeduzioni.

I contributi già liquidati, inclusi gli interessi legali spettanti a partire dalla data della liquidazione, devono essere restituiti dopo il ricevimento della relativa intimazione.

Nel caso di indebita percezione del contributo ai sensi dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Giunta provinciale può deliberare che la relativa organizzazione non può fruire dei contributi previsti da questi criteri per il periodo di un anno, se è stato concesso un contributo pari o inferiore a 50.000,00 euro, e per il periodo di due anni, se è stato concesso un contributo superiore a 50.000,00 euro. Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali.

9. Controlli a campione

Dopo la concessione dei contributi, almeno il sei per cento dei progetti agevolati è sottoposto a controlli a campione. In ogni caso vengono controllati quei progetti per i quali sussistono motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni.

I progetti da controllare sono estratti a sorteggio da una commissione composta dal direttore o dalla direttrice dell’Ufficio Protezione civile e da due collaboratori o collaboratrici. Il risultato del sorteggio è documentato da un verbale che viene controfirmato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione Protezione antincendi e civile.

Il controllo a campione può essere effettuato anche presso la sede dell’organizzazione. Si redige un verbale dettagliato ove si indicano il nome del beneficiario controllato, le persone presenti, la data, il luogo, il progetto effettuato e l'esito del controllo.

Durante il controllo è verificata la regolarità del progetto effettuato, per il quale è stato concesso il contributo. Inoltre sono controllate tutte le indicazioni risultanti dalle dichiarazioni presentate.

In caso di riscontro di irregolarità sostanziali è applicato il procedimento di cui al punto 8.

 

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