(1) Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 48 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
(2) I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.
(3) Tutte le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 48, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
(4) Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.
(5) Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del comma 4, si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19, a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale. Il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno, previa ricognizione e conferma dell'obbligo di pagamento da parte del competente direttore di ripartizione.