(1) L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Provincia.
(2) Il tesoriere della Provincia provvede all'introito della somma mediante emissione della quietanza di incasso.
(3) Le somme di spettanza della Provincia, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti della riscossione o dovute dai debitori, devono essere integralmente versate al tesoriere provinciale entro i termini stabiliti.
(4) Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.
(5) Il tesoriere provinciale comunica giornalmente alla Ripartizione finanze e bilancio i versamenti effettuati.
(6) Alla registrazione dei versamenti e alla imputazione di essi ai competenti capitoli del piano di gestione provvede la Ripartizione finanze e bilancio.