(1) Nei confronti del personale di cui all'articolo 1, nelle materie e negli istituti dello stato giuridico e del trattamento economico non specificatamente disciplinati dal presente contratto, trovano applicazione le normative in vigore.
(2) Per le finalità di cui al comma 1, le parti contraenti prendono atto che il presente contratto disciplina le materie e gli istituti previsti dai seguenti articoli del CCNL del 4 agosto 1995: articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 - commi 3, 4, 5, 6 10, 13 e 14 -, articoli 31, 34, 40, 41, 42, 43 - commi 4 e 5, articoli 45, 46, 63 - comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) relative al trattamento accessorio, articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, e 77.
(3) Il sistema delle relazioni sindacali, le informazioni e le forme di partecipazione, i diritti sindacali, le procedure di raffreddamento dei conflitti, come pure l'interpretazione autentica dei contratti, sono regolati dal CCNL del 4 agosto 1995, fatte salve le integrazioni da definirsi in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 17 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 in materia di aspettativa e permessi sindacali.
(4) Ai fini del passaggio tra le varie posizioni stipendiali di cui all'articolo 27, comma 2, del CCNL del 4 agosto 1995, gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti qualora il personale interessato abbia, nel periodo considerato, regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessive non inferiore rispettivamente a 60, 120 e 140.
(5) Le disposizioni del CCNL del 4 agosto 1995, che continuano ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del presente contratto sono da raccordarsi con le disposizioni generali di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 895), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
(6) Con l'entrata in vigore del presente contratto, cessa l'applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, esclusa la parte sulla disciplina previdenziale.