(1) Il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, su richiesta dei direttori di ripartizione competenti per materia, può autorizzare presso la tesoreria della Provincia aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:
- spese da effettuarsi in economia, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- spese per il funzionamento degli uffici;
- spese da pagarsi all'estero;
- spese per indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario del personale;
- spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.
(2) Per le spese di cui al comma 1, autorizzate dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente per materia, l'apertura di credito è disposta, di norma, contestualmente all'atto di autorizzazione delle spese stesse.
(3) L'importo delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato è stabilito tenendo conto dell'entità delle spese da pagare secondo i programmi approvati dalla Giunta provinciale o del fabbisogno comunicato dai competenti direttori di ripartizione; in ogni caso tale importo non può superare le disponibilità dello stanziamento di ogni singolo capitolo di spesa del piano di gestione di cui all'articolo 12.
(4) Alla costituzione delle aperture di credito intestate al funzionario delegato, con l'indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ripartizione finanze e bilancio. Per esigenze di contabilizzazione integrata dei pagamenti tramite aperture di credito, gli ordini di accreditamento possono valere anche come limiti di cassa per l'ammontare complessivo delle aperture di credito autorizzate al singolo funzionario delegato.44)
(5) Ciascun ordine di accreditamento può indicare la somma prelevabile in contanti dallo stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. Gli ordinativi sono firmati dal funzionario delegato.45)
(6) Il prelevamento in contanti è effettuato di volta in volta nell'imminenza dei pagamenti da effettuare.
(7) La tesoreria provinciale, nel dare corso ai prelevamenti dalle aperture di credito, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito a cui si riferiscono.
(8) Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente all'apertura di credito il funzionario delegato può essere autorizzato, sentita la Ripartizione finanze e bilancio, ad utilizzare le forme di pagamento previste per il conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Provincia ed alimentato dallo stesso funzionario delegato in base all'effettivo fabbisogno, tramite ordinativi a favore di sé medesimo. Alla chiusura dell'esercizio finanziario le somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio provinciale.