(1) I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni semestre o altro periodo inferiore stabilito dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, il rendiconto dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito, distintamente per capitoli del piano di gestione di cui all'articolo 12, distinguendo la competenza dai residui.
(2) Essi devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali furono autorizzate a loro favore dette aperture di credito.
(3) Alla chiusura dell'esercizio gli ordini di accreditamento disposti a favore dei singoli funzionari delegati vengono ridotti alla somma effettivamente pagata e l'importo ridotto viene portato in aumento del credito residuale. Il credito residuale, risultante dalla differenza tra l'ammontare dell'apertura di credito e l'ammontare degli ordini di accreditamento effettivamente utilizzati, è conservato tra i residui passivi per la parte che forma impegno di spesa ai sensi dell'articolo 48.
(4) I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, alla Ripartizione finanze e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile entro 60 giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Per esigenze tecnico-contabili tale termine può essere di volta in volta prorogato con decisione del direttore della Ripartizione finanze e bilancio. Tale riscontro può essere esercitato anche a campione secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso la documentazione giustificativa delle spese sarà trasmessa successivamente dietro richiesta della Ripartizione finanze e bilancio.46)