(1) In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 39, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo alla Ripartizione finanze e bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.
(2)La Ripartizione Finanzee bilancio riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.26)
(3)In caso di difformità o presunte irregolarità, la Ripartizione Finanzee bilancio rinvia il conto, con osservazioni, all’agente della riscossione, il quale è tenuto a dare risposta entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.27)
(4)La Ripartizione provinciale Finanze e bilancio ha la facoltà di eseguire verifiche di cassa presso gli agenti della riscossione.28)