(1) L'entrata è accertata quando l'amministrazione provinciale appura la ragione del credito della Provincia, l'identità del debitore e iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.
(2) Per le entrate concernenti tributi propri della Provincia, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro il termine dell'esercizio.
(3) Per le entrate provenienti dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali, l'accertamento è disposto sulla base del rispettivo gettito, per i tributi devoluti in quota fissa, e sulla base degli accordi intervenuti tra Stato e Provincia o dei provvedimenti adottati in base alle norme di attuazione dello Statuto, per i tributi devoluti in quota variabile.
(4) Per le entrate di natura non tributaria l'accertamento è disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza.
(5) Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.
(6) In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.
(7) Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ripartizione finanze e bilancio, la quale, verificato il titolo del credito e la regolarità della documentazione, accerta l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo del piano di gestione e vi appone il visto dopo aver effettuato la registrazione.
(8) Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 7 ed avente attinenza con gli accertamenti effettuati, deve essere comunicato alla Ripartizione finanze e bilancio per le occorrenti annotazioni contabili.