(1) I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:
(2) Il tesoriere, ai fini dello snellimento delle procedure di estinzione dei titoli di spesa, può, d'ufficio, estinguere i titoli che prevedono la firma diretta di quietanza del creditore secondo le modalità di cui alle lettere b), c) o d) del comma 1.
(3) L'estinzione dei titoli di spesa ai sensi del comma 2 è eseguita dal tesoriere sotto la sua responsabilità ed a suo esclusivo rischio e costituisce quietanza liberatoria l'espressa attestazione apposta sul titolo di spesa dal tesoriere e dallo stesso controfirmata.
(4) I titoli di spesa che alla chiusura dell'esercizio non risultino pagati, sono annullati o estinti mediante emissione, da parte della Ripartizione finanze e bilancio, di ordinativi di incasso per l'ammontare corrispondente, a favore del capitolo delle contabilità speciali appositamente previsto nel piano di gestione, e il rilascio della relativa quietanza di incasso da parte del tesoriere. La riammissione al pagamento di tali somme sarà fatta con nuovi titoli di spesa a carico del corrispondente capitolo iscritto nelle spese delle contabilità speciali, entro il termine dell'esercizio in corso.