(1) Al personale di cui all'articolo 1 per i congedi ordinari e straordinari, per le aspettative e per i permessi, inclusi quelli sindacali e per il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, per le malattie e le assenze in genere si applica la disciplina prevista all'allegato 4 al presente contratto.
(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel Contratto collettivo nazionale all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.
(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.
(4) I commi 2 e 3 si applicano anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che, in seguito al rinnovo del contratto, rinuncia all'applicazione dello stesso.