(1) L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Provincia, tramite il tesoriere od altro ufficio o soggetto a ciò autorizzato per legge e la Provincia stessa ne ha avuto comunicazione.
(2)La riscossione delle entrate è riscontrata dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze mediante ordinativi di incasso. 22)
(3) Per la riscossione di tributi, di sanzioni pecuniarie, di entrate patrimoniali o di altra natura è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'utilizzo di mezzi di pagamento diversificati, ricorrendo anche al sistema bancario e a strumenti elettronici o informatici, secondo indicazioni della Ripartizione finanze e bilancio.
(4) Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.23)
(5) Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia provvede la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio. 24)