(1) L'assessore provinciale alle finanze e bilancio determina con proprio decreto, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del piano di gestione. Tale decreto, predisposto dalla Ripartizione finanze e bilancio, contiene, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento sia contestuale all'impegno o si tratti comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti da cui deriva l'obbligo del pagamento.
(2) Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione del decreto di cui al comma 1.
(3) Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.
(4) I residui passivi sono tenuti distinti per esercizio di provenienza e il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.