(1) Gli agenti della riscossione devono curare la promozione delle entrate di cui all'articolo 39, comma 2: in caso di morosità sollecitano il debitore o richiedono alla Ripartizione finanze e bilancio di provvedere alla riscossione coattiva; ove possibile, prima di eseguire prestazioni di servizi o sottoscrizioni di atti di concessione, richiedono al debitore prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
(2) Gli agenti della riscossione sono responsabili delle mancate entrate derivanti dall'inadempimento di quanto previsto al comma 1.