(1) Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscosse e versate.
(2) L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale.
(3) Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili ai sensi degli articoli 44 e 45, che vengono annullati dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio con proprio atto motivato.