(1) La liquidazione delle spese consiste nell'individuazione del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.
(2) Alla liquidazione delle spese provvedono i direttori di ufficio. Per le spese pagate tramite aperture di credito a favore di funzionari delegati la liquidazione è disposta dagli stessi funzionari.
(3) L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione finanze e bilancio per la verifica che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno e per l'emissione del titolo di pagamento.
(3/bis) Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è immediatamente ed automaticamente trasmesso, per le verifiche di cui al comma 3, alla Ripartizione Finanze e bilancio. L’atto di liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d’ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65/bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le strutture liquidatrici.41)
(4) Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa, nei limiti delle disponibilità di cassa della Provincia e delle eventuali anticipazioni assunte ai sensi dell'articolo 29.
(5) Con legge provinciale possono essere previste modalità diverse di pagamento.
(6) I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua.
(7) Ogni titolo di spesa emesso può riferirsi ad un solo capitolo del piano di gestione di cui all'articolo 12.
(8)I titoli di spesa sono firmati dal direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze. 42)
(9) Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti ad atti non divenuti esecutivi ovvero non immediatamente eseguibili.
L'art. 49, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
L'art. 49, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.