(1) Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 54 per i servizi economali e le eventuali diverse modalità di pagamento previste dalle leggi di cui all'articolo 49, comma 5, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere provinciale sulla base dei titoli di spesa previsti dal comma 4 dello stesso articolo 49.
(2) I titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti, anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 52 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati.
(3) Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.
(4) Il pagamento di cui al comma 3 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione finanze e bilancio.
(5)Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Periodicamente, verificata da parte del competente ufficio liquidatore la correttezza dei pagamenti, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio provvede all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.43)