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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 41 (Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)

(1) Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli agenti della riscossione versano al tesoriere provinciale l'ammontare delle somme incassate durante il mese precedente. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico.

(2) Qualora le somme incassate dagli agenti della riscossione superino il limite di detenibilità fissato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, essi sono tenuti a versare, prima del termine di cui al comma 1, l'intero importo al tesoriere provinciale oppure su un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia.

(3) Sul predetto conto, autorizzato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, affluiscono, oltre alle somme depositate a norma del comma 2, anche i versamenti di cui all'articolo 39, comma 3. La giacenza a fine mese su tale conto è versata al tesoriere provinciale a norma del comma 1. Gli interessi maturati sul conto, in misura e con capitalizzazione non inferiori a quelle previste dalla convenzione sul servizio di tesoreria della Provincia, sono versati a cura dell'agente al tesoriere provinciale entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro liquidazione.

(4) Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ripartizione finanze e bilancio, mediante trasmissione di estratto del registro generale degli introiti, con totali progressivi di mese in mese.

(5) Per le entrate di natura tributaria possono essere stabilite dalla Giunta provinciale modalità di riversamento e rendicontazione diverse da quelle indicate dal presente articolo.

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