(1) Nell'ambito dei servizi previsti dall'ordinamento degli uffici della Provincia, sono istituiti servizi di cassa e di economato per provvedere alle spese indicate nell'apposito regolamento per i servizi da eseguirsi in economia.
(2) Ai servizi di cui al comma 1 è assegnato in via di anticipazione un fondo cassa, che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale.
(3) Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente alla costituzione del fondo cassa, la Giunta provinciale può autorizzare l'incaricato del servizio economale all'utilizzo delle forme di pagamento previste dal conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Provincia.
(4) Alla nomina degli incaricati dei servizi economali provvede la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio, scegliendoli anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze.
(5) Gli incaricati del servizio di cassa e di economato sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione finanze e bilancio e alla giurisdizione della Corte dei conti.
(6) I compiti rientranti nei servizi economali, le spese che possono effettuarsi con il fondo cassa, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi sono stabiliti con apposito regolamento.