(1) Qualora la Ripartizione finanze e bilancio riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
(2) In ogni altro caso la Ripartizione finanze e bilancio indica alla ripartizione proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto. Qualora vengano riscontrate irregolarità aderenti a profili diversi da quelli contabili ed il direttore della ripartizione proponente insista, l'ufficio spese dà ulteriore corso all'atto.