Direttiva per l'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree di tutela dell’acqua potabile
1. Una volta all'anno vengono analizzati campioni d'acqua da specifici punti di approvvigionamento pubblico di acqua potabile secondo il protocollo d’analisi relativo ai principi attivi dei prodotti fitosanitari, definito dal Laboratorio Analisi acque e cromatografia. Il protocollo d’analisi viene redatto sulla base di informazioni sugli utilizzi di prodotti fitosanitari praticati e consigliati in Provincia. Tali informazioni sono messe a disposizione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima dal Centro di Sperimentazione Laimburg in collaborazione con l’Ufficio Frutti e Viticoltura nonché dalle due organizzazioni di consulenza, Consulenza per l’agricoltura montana (BRING) e Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige (SBR).
2. I campioni vengono prelevati dai punti di approvvigionamento degli acquedotti idropotabili pubblici che si trovano direttamente in zone di coltivazioni agricole intensive o per i quali almeno il 20 percento del bacino idrografico è utilizzato intensivamente per scopi agricoli (frutteti, vigneti, ortaggi e seminativi) o dove è presumibile un altro impiego rilevante di prodotti fitosanitari.
3. In caso di rilevamento di principi attivi dei prodotti fitosanitari o loro metaboliti in quantità pari o superiori a un decimo del limite massimo consentito per legge, il gestore dell’acquedotto potabile viene informato e viene effettuato un secondo prelievo di campioni con ripetizione delle analisi dell'acqua.
4. In caso di conferma del rilevamento di principi attivi dei prodotti fitosanitari o dei loro metaboliti, il gestore dell’acquedotto potabile effettua analisi aggiuntive ogni sei mesi e informa l'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche. Nel caso in cui i valori si situino nell'intervallo del limite consentito, l'Ufficio può richiedere al gestore l'esecuzione di un'analisi ambientale e l’implementazione di misure preventive.
1. Nelle zone II e III delle aree di tutela dell’acqua potabile non è consentita l'applicazione dei principi attivi Fluopicolide e S-Metolachlor.
2. Nelle zone II delle aree di tutela dell’acqua potabile è vietata la pulizia esterna delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.
3. Le aree di tutela dell’acqua potabile sono inserite nei piani urbanistici comunali ai sensi della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8.
1. Si applicano le disposizioni secondo il regolamento sulle aree di tutela dell’acqua potabile ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 24 luglio 2006.
1. Una commissione di lavoro verifica annualmente l'attualità delle disposizioni sull'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree di tutela dell'acqua potabile. Questa è composta da un o una rappresentante dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche e del Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché inoltre, come membri consultivi, da un o una rappresentante dell’Ufficio Frutti e Viticoltura e delle due organizzazioni di consulenza, Consulenza per l’agricoltura montana (BRING) e Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige (SBR).
2. Sulla base della verifica dei risultati del gruppo di lavoro, l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche propone alla Giunta Provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, le disposizioni aggiornate stabilite in collaborazione con il Centro di Sperimentazione Laimburg.