1. La domanda di liquidazione del contributo provinciale deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione oppure qualora il contributo provinciale sia stato richiesto pluriennale, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla rispettiva imputazione di spesa, pena la revoca del contributo.
2. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 1 fino a un ulteriore anno. Trascorso inutilmente anche tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
3. La domanda di liquidazione deve essere redatta sul modulo predisposto dall'Agenzia per la famiglia e deve essere firmata dalla/dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che ha diritto all'agevolazione. I modelli sono disponibili sulla homepage dell'Agenzia per la famiglia.
4. Alla domanda di liquidazione va allegata la seguente documentazione ovvero deve contenere le seguenti informazioni:
a) elenco di tutte le fatture ed eventuali note di credito a carico del datore di lavoro con indicazione delle ore di assistenza fatturate per il rispettivo anno di riferimento e della quale risulta che tali fatture sono state effettivamente pagate, redatte sul modulo predisposto dall'Agenzia per la famiglia;
b) se l'ente gestore è richiedente del contributo provinciale per l'utilizzo del servizio da parte dei propri dipendenti: elenco delle fatture a carico della famiglia utente con indicazione delle ore di assistenza fatturate;
c) una dichiarazione inerente alla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;
5. La domanda deve essere inoltrata entro i termini previsti tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Agenzia per la famiglia. Fa fede la data di ricezione riportata nella ricevuta di avvenuta consegna inviata al mittente dal gestore della PEC. Qualora la domanda venga consegnata personalmente, fa fede la data del timbro di ricevuta ovvero in caso di invio per posta, il timbro postale.
6. Il contributo provinciale spettante viene rideterminato, nei limiti dell’importo del contributo concesso, sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
7. Il contributo provinciale può essere liquidato solo a fronte dell'avvenuto accreditamento oppure re-accreditamento del servizio ai sensi dei vigenti standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia e qualora sia completa tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione di cui al comma 4.
8. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla data di presentazione della domanda di liquidazione e possono essere eventualmente sospesi per l'acquisizione di informazioni o documenti necessari alla regolarizzazione della rendicontazione.
9. Qualora venissero accertate violazioni ai presenti criteri di finanziamento, in fase di rendicontazione il contributo provinciale dell'anno nel quale si è verificata la violazione verrà decurtato. La riduzione è pari al 10 per cento della quota parte del contributo che riguarda la microstruttura, nella quale è stata riscontrata la violazione. Gli importi trattenuti verranno riutilizzati per il finanziamento dei servizi per la prima infanzia. Il richiedente può far valere i diritti di regresso nei confronti dell'ente gestore.