1. Dopo la concessione dei sussidi si eseguono dei controlli a campione su almeno il sei per cento dei beneficiari. Sono, inoltre, sottoposti a controllo quei beneficiari nei confronti dei quali sussiste un dubbio motivato circa la veridicità delle dichiarazioni.
2. Una commissione composta dal direttore o dalla direttrice dell’Ufficio provinciale Protezione civile e da un collaboratore o una collaboratrice estrae a sorte le attrezzature dei punti di appoggio da controllare. Delle operazioni di sorteggio e del rispettivo esito è redatto apposito verbale.
3. Il controllo a campione consiste nella verifica, in loco, dell’efficienza operativa delle attrezzature dei punti di appoggio dei beneficiari sorteggiati ed è svolto dall’Area funzionale antincendi dell’Agenzia per la Protezione civile.
4. La liquidazione del sussidio avviene dopo il controllo, se non sono state riscontrate irregolarità.
5. Nel caso in cui dai controlli a campione emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, si applica quanto previsto dall’articolo 2/bis della legge 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in merito all’indebita percezione di vantaggi economici.