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Delibera 7 novembre 2023, n. 963
Modifica alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1127/2016: Approvazione dei criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina (modificata con delibera n. 834 del 08.10.2024 e delibera n. 1124 del 10.12.2024)

ALLEGATO A CON  LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL GARDENA) - Bollettino Ufficiale del 07 dicembre 2023, n. 49

Allegato A

Criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici, al fine di promuovere attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico ladino, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), e dell’articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 27 luglio 2015.

2. I vantaggi economici sono concessi ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Art. 2
Attività e investimenti agevolabili

1. Vengono agevolate attività e manifestazioni di interesse provinciale in tutti i settori dell’arte e della cultura non disciplinati da altri criteri settoriali. Nel settore del cinema e del film può essere agevolata, ai sensi dei presenti criteri, solo l’attività ordinaria.

2. Non sono agevolabili le iniziative volte prevalentemente alla promozione turistica o al marketing locale.

3. Possono inoltre essere agevolate le seguenti iniziative di artisti:

a) progetti artistici;

b) soggiorni studio, partecipazione a workshop, corsi di formazione di breve e lunga durata e altre analoghe iniziative, ad eccezione della formazione universitaria e accademica ordinaria.

4. Possono inoltre essere agevolati i seguenti investimenti:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura e arredamento di sale d’esposizione, sale teatrali e cinematografiche, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;

b) acquisto e restauro di opere d’arte, strumenti musicali e costumi tradizionali.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici per le attività culturali e per gli investimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, possono essere concessi ai seguenti soggetti, di seguito denominati “organizzazioni”:

a) enti;

b) fondazioni;

c) cooperative;

d) associazioni con almeno cinque soci/socie;

e) comitati con almeno cinque soci/socie.

2. Le organizzazioni devono:

a) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

b) avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economico-finanziaria.

3. Di norma, le organizzazioni non devono perseguire scopo di lucro. In casi eccezionali e motivati, i vantaggi economici possono essere concessi anche a organizzazioni con scopo di lucro per singole attività culturali di particolare rilevanza non realizzabili senza il sostegno pubblico.

4. I vantaggi economici per le iniziative di artisti di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere concessi a persone singole originarie della provincia di Bolzano o che svolgano la propria attività nel territorio provinciale.

Art. 4
Tipologie di vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi:

1) contributi ordinari;

2) contributi per progetti;

3) contributi per investimenti;

4) contributi integrativi;

b) sussidi:

1) sussidi per artisti;

2) sussidi di qualificazione;

c) assegnazioni per l’attività ordinaria.

2. Le organizzazioni possono beneficiare di tutti i tipi di contributo per attività culturali e delle assegnazioni per l’attività ordinaria.

3. Gli artisti possono beneficiare di contributi per progetti, contributi integrativi, sussidi per artisti e sussidi di qualificazione.

Art. 5
Entità dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici di cui all’articolo 4 possono ammontare fino all’80% della spesa ammessa. In ogni caso non saranno concessi vantaggi economici di importo superiore a un milione di euro. Sono escluse da questa soglia massima vantaggi economici per investimenti a enti pubblici.

2. Il vantaggio economico concesso è parametrato alla redditività dell’iniziativa e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

3. Per le assegnazioni, l’importo da erogare è inoltre calcolato tenendo conto del vantaggio economico pregresso.

4. I sussidi per artisti e i sussidi di qualificazione non possono in ogni caso superare l’importo massimo di cui all’articolo 8.

Art. 6
Contributi

1. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione del programma di attività annuale.

2. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato, a prescindere dall’anno solare.

3. I contributi per investimenti sono concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4.

4. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari, i contributi per progetti o i contributi per investimenti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 10 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa o presentata, entro il limite massimo previsto.

Art. 7
Assegnazioni per l’attività ordinaria

1. Per la realizzazione del programma culturale annuale può essere concessa, in alternativa al contributo ordinario per attività culturali, un’assegnazione per l’attività ordinaria.

2. Possono beneficiare dell’assegnazione di cui al comma 1 le organizzazioni che:

a) dispongono di un collegio di revisori dei conti con almeno un revisore iscritto all’albo professionale;

b) nell’anno precedente all’assegnazione hanno beneficiato di un vantaggio economico da parte della Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina superiore a 15.000,00 euro.

3. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.

4. I beneficiari dell’assegnazione non possono fruire nello stesso anno di un altro vantaggio economico nell’ambito dei finanziamenti provinciali alla cultura che abbia il medesimo scopo.

Art. 8
Sussidi per artisti e sussidi di qualificazione

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), può essere concesso un sussidio per artisti pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.

2. Per la formazione e l’aggiornamento nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), può essere concesso un sussidio di qualificazione ad artisti che non hanno superato il trentacinquesimo anno d’età pari a un ammontare massimo di 20.000,00 euro.

3. Agli artisti possono inoltre essere concessi vantaggi economici per particolari progetti e prestazioni artistiche, previo svolgimento di un apposito concorso. Il numero e l’ammontare di tali vantaggi economici nonché le modalità specifiche della loro concessione e liquidazione sono determinati dalla Giunta provinciale su proposta della Consulta culturale per il gruppo linguistico ladino, di seguito denominata Consulta culturale.

Art. 9
Vantaggi economici pluriennali

1. Al fine di garantire continuità nella programmazione di attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, le organizzazioni possono richiedere un finanziamento per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi. I presupposti per la concessione sono:

a) che l’organizzazione dimostri un’attività pluriennale e continuativa;

b) che tale attività sia pianificata sulla base di un progetto culturale e con congruo anticipo;

c) che la progettazione preveda consistenti obblighi finanziari;

d) che l’organizzazione disponga di una struttura operativa sul territorio provinciale.

Art. 10
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate e ammesse, nella misura minima del 20%, con entrate diverse dal finanziamento provinciale, quali:

a) quote sociali,

b) entrate da iniziative,

c) entrate da altre attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) atti di liberalità o offerte;

g) mezzi propri;

h) altre entrate.

Art. 11
Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione o dall’artista richiedente, devono essere presentate entro i seguenti termini:

a) domande di contributo ordinario per attività culturali, di assegnazione per l’attività ordinaria: entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il vantaggio economico;

b) domande di contributo per progetti, di contributo per investimenti, di sussidio per artisti e di sussidio di qualificazione: possono essere presentate durante tutto l’anno;

c) domande di contributo integrativo: nel corso dell’anno di riferimento;

d) domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 9: entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di inizio dell’attività.

2. I termini di presentazione delle domande non sono perentori e possono essere modificati dalla direttrice/dal direttore di ripartizione competente.

3. Le domande di cui al comma 1, lettere a), b) e d), devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

4. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Art. 12
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alle domande di contributo ordinario per attività culturali va allegata la seguente documentazione:

a) l’ultima chiusura dei conti approvata;

b) una breve relazione sull’attività dell’anno precedente;

c) il programma di attività per l’anno di riferimento con indicazione della finalità, dei destinatari, del luogo e del periodo di realizzazione, delle persone coinvolte, dei partner della cooperazione, dei mezzi di comunicazione;

d) il preventivo di spesa dettagliato;

e) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 10;

f) un cronoprogramma delle attività.

2. Le domande di assegnazione per l’attività ordinaria devono contenere la seguente documentazione e i seguenti dati:

a) l’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato;

b) una relazione esaustiva sull’attività dell’anno precedente;

c) il programma di attività per l’anno di riferimento con indicazione delle finalità, dei destinatari, del luogo e del periodo di realizzazione, delle persone coinvolte, dei partner della cooperazione e dei mezzi di comunicazione;

d) il preventivo di spesa dettagliato;

e) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 10;

f) un cronoprogramma delle attività;

g) i nominativi dei membri del collegio dei revisori dei conti con l’indicazione di quelli iscritti all’albo professionale;

h) il nominativo del responsabile/della responsabile della contabilità;

i) il bilancio di previsione dell’organizzazione, con sviluppo pluriennale in caso di domanda di assegnazioni pluriennali;

j) il rapporto del collegio dei revisori dei conti sulla regolare gestione economico-finanziaria dell’organizzazione;

k) dichiarazione del revisore dei conti iscritto all’albo sulla correttezza della spesa sostenuta e sulla relativa riconducibilità all’assegnazione concessa e al programma di attività approvato (a partire dal secondo anno di concessione).

3. Alle domande di contributo per progetti presentate da organizzazioni va allegata la seguente documentazione:

a) una dettagliata descrizione del progetto;

b) il preventivo di spesa dettagliato;

c) il piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 10;

d) un cronoprogramma delle attività.

4. In caso di domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 9 la documentazione da allegare deve riferirsi ai singoli anni per i quali è richiesto il vantaggio economico.

5. Le domande di contributo per investimenti devono contenere la seguente documentazione e i seguenti dati:

a) il programma di investimento;

b) un preventivo dettagliato di spesa;

c) un piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 10;

d) data di inizio dei lavori/dell’attività di investimento;

e) un cronoprogramma relativo alla realizzazione dell’investimento pianificato;

f) in caso di investimenti di notevole entità riguardanti beni immobili, una descrizione delle future spese di gestione con la relativa copertura.

6. Alle domande di contributo integrativo va allegata la seguente documentazione:

a) una relazione accompagnatoria, con indicazione delle ragioni che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;

b) un nuovo preventivo di spesa;

c) un nuovo piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 10;

d) un cronoprogramma delle attività.

7. In caso di prima domanda le organizzazioni devono allegare anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno essere comunicate all’ufficio competente.

8. Alle domande di contributo per progetti presentate da artisti, di sussidio per artisti e di sussidio di qualificazione va allegata la seguente documentazione:

a) una descrizione dettagliata dell’iniziativa pianificata;

b) un preventivo dettagliato di spesa;

c) un piano di finanziamento con l’esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 10;

d) un cronoprogramma delle attività;

e) un curriculum vitae che evidenzi la formazione e la carriera artistica.

9. Alle domande di sussidio di qualificazione vanno inoltre allegati una dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione oppure l’invito della relativa istituzione formativa.

Art. 13
Consulta culturale e sottocommissioni

1. Le domande di concessione dei vantaggi economici sono sottoposte al parere della Consulta culturale. In caso di domande di finanziamento pluriennale di cui all’articolo 9, la Consulta culturale valuta anche la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo 9.

2. La Consulta culturale può avvalersi del parere delle sottocommissioni tematiche delle Consulte culturali per gli altri gruppi linguistici o della sottocommissione di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le domande che non si riferiscono esclusivamente al gruppo linguistico ladino possono essere esaminate da un’apposita sottocommissione di esperti e/o funzionari competenti in materia, nominata dalla Giunta provinciale su proposta dei competenti componenti della Giunta stessa. Se necessario la sottocommissione può avvalersi di esperti esterni.

4. È ammessa la partecipazione alle riunioni della Consulta culturale e delle sottocommissioni tramite mezzi di comunicazione multimediali.

Art. 14
Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di concessione di vantaggi economici per le attività culturali di cui all’articolo 2, comma 1, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) originalità culturale ovvero artistica, rilevanza e qualità dell’iniziativa;

b) valorizzazione del patrimonio culturale;

c) completamento dell’offerta artistica e culturale esistente mediante nuovi approcci artistici e concettuali, mediante forme di rappresentazione innovative o mediante il coinvolgimento di nuovi destinatari;

d) contributo allo sviluppo a lungo termine della competenza artistica e della formazione culturale in provincia di Bolzano, tenuto conto in particolare delle aree con scarsa offerta culturale;

e) collaborazione con associazioni culturali ed istituzioni culturali dei comuni ladini del Tirolo storico (Livinallongo, Colle S. Lucia e Cortina d’ Ampezzo);

f) collegamento e cooperazione con operatori culturali nazionali e stranieri;

g) qualificazione, professionalità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione;

h) progetto plausibile, struttura organizzativa adatta e previsione di spesa realistica;

j) coinvolgimento di artisti e operatori culturali residenti in Alto Adige o originari dell’Alto Adige; ciò rappresenta un presupposto nel caso di interi cicli di manifestazioni.

2. La Consulta culturale può stabilire ulteriori criteri per singoli settori tematici.

3. Le domande di concessione di vantaggi economici per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 3, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) qualità artistica ovvero espressività dell’iniziativa;

b) continuità nella carriera dell’artista;

c) importanza dell’iniziativa per lo sviluppo artistico della/del richiedente;

d) importanza del luogo della presentazione, dell’esposizione o dell’istituzione che organizza la formazione;

e) importanza dell’iniziativa per l’ambito artistico e culturale della Provincia.

Art. 15
Spese ammissibili per attività culturali e per iniziative di artisti

1. Per le attività culturali di cui all’articolo 2, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l’organizzazione e la realizzazione delle attività;

b) canoni di locazione o affitto, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono e altri costi correnti di gestione, materiali d’ufficio, abbonamenti, consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, polizze assicurative, acquisto di materiali e sussidi didattici e di altro materiale culturale, didattico e pedagogico necessario alla realizzazione del programma di attività o dell’iniziativa;

c) spese per il personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

d) spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale, i membri dell’organizzazione e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;

e) spese per corsi di formazione e di aggiornamento per il personale, i membri dell’organizzazione e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;

f) spese per pubbliche relazioni, marketing e spese di stampa inerenti all’attività;

g) premi in denaro concessi dall’organizzazione nelle competizioni dalla stessa bandite pubblicamente.

2. Per le iniziative di artisti di cui all’articolo 2, comma 3, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative;

b) spese di viaggio, vitto e alloggio;

c) spese per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, workshop e altre analoghe iniziative;

d) spese per pubbliche relazioni, marketing e stampa inerenti all’attività.

3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o contravvenzioni;

b) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

c) offerte e altri contributi di solidarietà;

d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti dell’organizzazione richiedente;

e) spese per buffet;

f) annunci per partecipazione a lutti;

g) spese per viaggi collettivi, salvo che la Consulta culturale le consideri di particolare interesse culturale;

h) compensi per componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.

Art. 16
Spese ammissibili per investimenti

1. Per gli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4, sono ammissibili in via prioritaria le seguenti spese:

a) arredamento di sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;

b) acquisto e restauro di strumenti musicali;

c) acquisto e restauro di costumi tradizionali;

d) acquisto dell’apparecchiatura necessaria allo svolgimento dell’attività culturale o artistica.

2. In caso di residua disponibilità finanziaria sono ammissibili anche le seguenti spese:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche;

b) acquisto e restauro di opere d’arte.

3. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto e restauro di armi;

b) acquisto dell’abbigliamento del coro;

c) acquisto di veicoli;

d) costruzione e arredamento di bar, cucine, soggiorni e padiglioni di musica.

5. In caso di concessione di contributi di notevole entità, la Consulta culturale può proporre che il beneficiario garantisca di mantenere la destinazione d’uso culturale della struttura agevolata per un determinato periodo di tempo. La garanzia può essere prestata:

a) presentando i contratti di locazione o d’affitto;

b) con una dichiarazione del proprietario/della proprietaria dell’edificio sulla destinazione d’uso culturale della struttura;

c) con la stipula di una convenzione ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

Art. 17
Destinazione dei vantaggi economici

1. Il vantaggio economico può essere utilizzato solo per la realizzazione delle attività e degli investimenti, per i quali è stato concesso.

2. Il beneficiario che intenda utilizzare il vantaggio economico per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata di cambio di destinazione, con esatta indicazione del nuovo impiego.

3. Per i contributi ordinari per le attività culturali e le assegnazioni per l’attività ordinaria la domanda deve essere presentata entro l’anno solare di riferimento del contributo.

4. La modifica della destinazione del vantaggio economico o delle spese è approvata secondo le stesse procedure previste per la concessione.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell’ufficio competente.

Art. 18
Anticipazioni

1. Le organizzazioni possono richiedere, contestualmente alla domanda di concessione del vantaggio economico, l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima dell’80% del contributo o del sussidio concesso per l’anno di riferimento.

Art. 19
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontarla entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione.

2. Per la rendicontazione delle anticipazioni va presentata la seguente documentazione:

a) per tutti i tipi di contributi, rendiconto di cui all’articolo 21 fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa;

3. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.

4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

5. La parte dell’anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi a incentivazione o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.

Art. 20
Rendicontazione e liquidazione dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.

2. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 22, che deve avvenire entro i seguenti termini:

a) contributi ordinari: entro il 31 dicembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato;

b) contributi per progetti o per investimenti: entro il 31 dicembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.

3. I sussidi per artisti sono liquidati previa presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 23;

b) relazione con documentazione dettagliata sull’attività svolta.

4. I sussidi di qualificazione sono liquidati previa presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione di cui all’articolo 23;

b) relazione;

c) idonea documentazione attestante la partecipazione;

d) dichiarazione sugli importi non imponibili.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi da 2 a 5 per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico è revocato.

6. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga dei termini di cui al comma 2, lettera b), e ai commi 3 e 4, fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

7. Le spese per il personale possono essere ammesse fino all’ammontare massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere ammesse le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.

8. Le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015.

9. Le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere ammesse fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale.

10. Sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa nel rispetto della somma totale ammessa a finanziamento, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente le ritenga adeguate.

11. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il vantaggio economico concesso dovrà essere in ogni caso documentabile per l’intero ammontare con documenti di spesa.

12. Le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non sono riconosciute come ore di volontariato.

Art. 21
Rendiconto

1. Il rendiconto dei contributi è composto da:

a) la domanda di cui all’articolo 22;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute nella misura della spesa ammessa, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell’Ufficio provinciale competente.

2. (omesso con delibera n. 834 del 08.10.2024)

Art. 22
Domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni

1. Le domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione o dall’artista richiedente, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;

b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell’anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del contributo;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività o per gli stessi investimenti e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le attività o gli investimenti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per il personale sono state rendicontate fino a un massimo pari all’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori e per i compensi di artisti e artiste nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

6) solo per le organizzazioni senza scopo di lucro: in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;

8) se il vantaggio economico è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.

2. In caso di domande presentate da artisti, la dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), dovrà comprendere quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3), 5), 7) e 8).

Art. 23
Domande di liquidazione dei sussidi per artisti e dei sussidi di qualificazione

1. Le domande di liquidazione dei sussidi per artisti e dei sussidi di qualificazione, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio competente e sottoscritte dal richiedente, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del sussidio con il relativo ammontare;

b) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse iniziative e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le iniziative agevolate sono state realizzate interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di realizzazione parziale, l’indicazione della percentuale di realizzazione.

Art. 24
Riduzione del vantaggio economico

1. Se le attività e gli investimenti agevolati non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il vantaggio economico concesso è ridotto in proporzione.

Nel caso di contributi concessi a organizzazioni senza scopo di lucro, la percentuale di volontariato riconoscibile, per un ammontare massimo pari al 25%, dovrà applicarsi sull’importo rendicontato.

2. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare, previo parere positivo della Consulta culturale, una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del vantaggio economico, entro i limiti massimi di cui all’articolo 5.

Art. 25
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al richiedente;

c) essere quietanzati;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il vantaggio economico e alle spese ammesse.

2. Per quanto riguarda l’incentivazione dell’attività annuale, tutte le spese devono riferirsi all’anno per cui è stato concesso il vantaggio economico secondo il principio contabile di competenza e non di cassa.

3. Per gli investimenti e per i progetti possono essere presentati anche documenti di spesa emessi negli anni successivi a quello di concessione del vantaggio economico, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il vantaggio stesso e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Art. 26
Pubblicità

1. I beneficiari, nell’ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina e devono utilizzare il logo della Provincia.

Art. 27
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei beneficiari.

2. I beneficiari sottoposti a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 28
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 29
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 30
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione a partire dalle domande presentate per l’anno 2024. In fase di prima applicazione, il termine di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) e d) è fissato al 29 dicembre 2023.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 6
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 25
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
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ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
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ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 44
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ActionActionAllegato A
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ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 979
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 982
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ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 987
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