1. I presenti criteri definiscono i criteri e i limiti per l’ampliamento di pubblici esercizi e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito indicata come “legge”, sempre che compatibili con le disposizioni della pianificazione paesaggistica
2. I pubblici esercizi possono essere ampliati nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 3. Nell’ambito dell’ampliamento è consentita la realizzazione di posti letto aggiuntivi per ospiti ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25.
3. Le disposizioni sull’ampliamento si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”, e successive modifiche, di seguito indicata come “Disciplina degli esercizi pubblici”, legalmente esistenti alla data del 1° ottobre 1997, anche se a tale data non esercitavano la corrispondente attività.
4. È altresì ammesso l’ampliamento degli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della Disciplina degli esercizi pubblici. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni sull’ampliamento gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all’articolo 6 della stessa Disciplina, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 6, comma 2, nonché gli esercizi la cui destinazione d’uso sia stata trasformata, anche solo parzialmente, dopo un ampliamento quantitativo o qualitativo.
5. Le disposizioni sull’ampliamento si applicano altresì agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 3 della Disciplina degli esercizi pubblici legalmente esistenti alla data del 1° gennaio 2018 anche se a tale data non esercitavano la corrispondente attività.
6. Le disposizioni sull’ampliamento non si applicano agli esercizi pubblici siti nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo turistico) di cui all’articolo 34 della legge o nelle aree per le quali il piano urbanistico prevede l’espropriazione per fini di pubblica utilità.