1. Per i campeggi esistenti il piano comunale per il territorio e il paesaggio determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente può essere realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché per strutture comuni una superficie lorda nella misura massima di 40 metri quadrati per piazzuola. Resta fermo quanto disposto all’articolo 17, comma 7, della legge.
2. La misura standard per una piazzuola è di un massimo di 150 metri quadrati.
3. Fino al 10 per cento delle piazzole può essere utilizzato per gli allestimenti mobili di pernottamento. Questi possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, devono essere dotati di un sistema con ruote funzionante, non possono essere infissi permanentemente al suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli accessori devono essere rimovibili in ogni momento.