1. I servizi possono rimanere chiusi nei seguenti giorni:
- festività stabilite per legge nazionale;
- lunedì di Pentecoste;
- pomeriggio del Giovedì Grasso,
- pomeriggio del Martedì Grasso.
- pomeriggio del Venerdì Santo,
- pomeriggio del 24 dicembre,
- pomeriggio del 31 dicembre.
2. In aggiunta alle chiusure di cui al comma 1, i servizi hanno la facoltà di chiudere per un ulteriore periodo, che dev’essere il più breve possibile. È possibile prevedere una sola chiusura della durata di 2 settimane consecutive e i restanti giorni vanno pianificati in più soluzioni.
3. I giorni di chiusura possono essere diversi per singolo servizio. Nella determinazione dei giorni di chiusura gli enti gestori tengono conto dei seguenti aspetti:
a) della tipologia di attività occupazionali e lavorative proposte nei servizi di occupazione lavorativa per persone con disabilità, nei servizi di riabilitazione lavorativa per persone con malattie psichiche e con dipendenza patologica e nei centri di training professionale per persone con malattie psichiche (ad es. settore ricettivo, agricolo e commerciale);
b) del bisogno di assistenza, cura e accompagnamento socio-pedagogico delle e degli utenti e del fabbisogno di sollievo dei familiari.
4. Eventuali chiusure non previste nel calendario di attività ed effettuate per motivi straordinari, devono essere comunicate tempestivamente alle e agli utenti o ai loro rappresentanti legali e al competente Ufficio persone con disabilità.