1. Le domande devono essere presentate ad avvenuta installazione del o dei generatori di calore oggetto di contributo e solo dopo aver ricevuto conferma dal GSE della concessione dell’incentivo previsto dall’art. 4, comma 2, lettere a), b), e) del DM 16/02/2016. Le domande vanno compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio e corredate della documentazione richiesta.
2. Le domande devono essere corredate da una copia della comunicazione con cui GSE ha confermato la concessione dell’incentivo (“scheda contratto”). Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) certificazione ambientale ai sensi del DM 7/11/2017 della nuova caldaia alimentata a legna.
b) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico/a iscritto/a ad un albo professionale.
c) copia della dichiarazione di conformità per l’installazione dei nuovi generatori.
3. Le domande relative a persone fisiche devono essere presentate con una delle seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente:
a) consegna a mano presso l’Ufficio, in via Amba Alagi 35 a Bolzano.
b) a mezzo posta raccomandata all’Ufficio, via Amba Alagi 35, 39100 Bolzano.
c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella di posta elettronica certificata: luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it
4. Le domande relative a enti senza scopo di lucro e persone giuridiche possono essere presentate solo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui al comma 3, lettera c).
5. Come data di presentazione della domanda si considera:
a) in caso di consegna a mano, la data di protocollo dell’Amministrazione provinciale.
b) in caso di invio a mezzo posta raccomandata, la data del timbro postale.
c) in caso di inoltro a mezzo PEC, la data di invio della mail.
6. Sulle domande deve essere apposta una marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di domande di contributo inoltrate in via telematica, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente; inoltre, la persona richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.
7. Le domande incomplete che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione vengono rigettate. Il termine suddetto può essere prorogato, su istanza e per giustificati motivi, al massimo di ulteriori 30 giorni.
8. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia, approva la concessione dei contributi con riferimento alle spese complessive riconosciute ammissibili dal GSE. Le domande presentate ai sensi dei presenti criteri devono essere complete e sono approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, di cui al comma 5.
9. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno a partire dal 01/01/2024 al 30/06/2027, fino ad esaurimento della relativa disponibilità di bilancio.
10. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.