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Delibera 26 settembre 2023, n. 816
Criteri per la concessione di contributi per la sostituzione di impianti termici esistenti alimentati a legna (modificata con delibera n. 760 del 10.09.2024)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la sostituzione di impianti termici esistenti alimentati a legna con potenza nominale da 35 kW a 500 kW e particolarmente inquinanti o obsoleti

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per l’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni, in sostituzione di generatori di calore alimentati a legna, inquinanti o obsoleti ai sensi dell’articolo 7-quater della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo ai soggetti che hanno ottenuto accesso agli incentivi da parte dello Stato ai sensi del decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 “Conto termico” per le linee di intervento 2a, 2b, 2e.

Articolo 2
Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

a) Relazione tecnica: relazione redatta da un/una tecnico/a iscritto/a ad un albo professionale in cui viene descritto l’intervento e dalla quale si evince tra l’altro la data di costruzione della o delle caldaie sostituite, nonché la loro potenza termica.

b) Spese ammissibili: sono ammissibili al contributo, in analogia a quanto stabilito dal “Conto termico”, le medesime voci di costo riconosciute e considerate ammissibili dal GSE.

c) Potenza termica: vedi definizione LP n. 8/2000.

d) DM 7/11/2017: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 07 novembre 2017, n. 186 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

e) DM 16/02/2016: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2016 - Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. “Conto termico”

h) LP 8/2000: Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8. – Norme per la tutela della qualità dell’aria.

i) GSE: Gestore Servizi Energetici.

k) Ufficio: Ufficio aria e rumore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma di Bolzano.

l) PMI: piccole e medie imprese così definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche, gli enti senza scopo di lucro e le persone giuridiche (PMI, incluse le imprese individuali) che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.

2. I contributi per le PMI verranno concessi in conformità alle disposizioni previste nel re-golamento EU 2831/2023 (“de minimis”).

Articolo 4
Requisiti

1. Sono ammissibili a contributo solo le domande che soddisfano i seguenti criteri:

a) La domanda si deve riferire all’installazione di uno o più generatori di calore che hanno già ottenuto dal GSE l’approvazione dell’incentivo previsto da uno o più interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), e) del DM 16/02/2016.

b) L’installazione di uno o più generatori di calore nuovi in un sistema di riscaldamento deve comportare la sostituzione di almeno una caldaia alimentata a legna di potenza nominale pari o superiore a 35 kW e fino a 500 kW. L’anno di costruzione di tale o tali caldaie deve essere pari o anteriore al 2003.

c) le nuove caldaie alimentate a legna installate devono avere una potenza nominale non superiore a 500 kW ed essere certificate di classe 5 stelle ai sensi del DM 7/11/2017.

d) La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può essere superiore a quella dei generatori sostituiti, così come determinata e riconosciuta dal GSE.

2. Sono ammissibili a contributo solo le domande inoltrate al GSE a partire dal 13 gennaio 2023.

3. Non viene riconosciuto alcun contributo per la sostituzione di impianti che si trovano all’interno di un’area servita da un impianto di teleriscaldamento nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Articolo 5
Ammontare e cumulabilità dei contributi

1. L’ammontare massimo dei contributi è calcolato secondo le percentuali indicate all’art. 7, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 2.

2. Ai fini del calcolo del contributo si considerano esclusivamente le spese inoltrate al GSE e considerate ammissibili dallo stesso.

3. Il contributo provinciale va ad integrare l’incentivo approvato ed erogato dal GSE ai sensi del decreto ministeriale 16/02/2016, a seguito del controllo contabile ed amministrativo effettuato dal GSE della documentazione inoltrata ai sensi dell’art. 6, comma 7 del decreto ministeriale.

4. Per singola richiesta approvata dal GSE, l’ammontare complessivo massimo del contributo provinciale non può essere superiore a 80.000 €.

5. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale ad eccezione di quelli concessi ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettere a), b), e) del DM 16/02/2016.

Articolo 6
Presentazione delle domande di contributo e liquidazione

1. Le domande devono essere presentate ad avvenuta installazione del o dei generatori di calore oggetto di contributo e solo dopo aver ricevuto conferma dal GSE della concessione dell’incentivo previsto dall’art. 4, comma 2, lettere a), b), e) del DM 16/02/2016. Le domande vanno compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio e corredate della documentazione richiesta.

2. Le domande devono essere corredate da una copia della comunicazione con cui GSE ha confermato la concessione dell’incentivo (“scheda contratto”). Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) certificazione ambientale ai sensi del DM 7/11/2017 della nuova caldaia alimentata a legna.

b) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico/a iscritto/a ad un albo professionale.

c) copia della dichiarazione di conformità per l’installazione dei nuovi generatori.

3. Le domande relative a persone fisiche devono essere presentate con una delle seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente:

a) consegna a mano presso l’Ufficio, in via Amba Alagi 35 a Bolzano.

b) a mezzo posta raccomandata all’Ufficio, via Amba Alagi 35, 39100 Bolzano.

c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella di posta elettronica certificata: luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it

4. Le domande relative a enti senza scopo di lucro e persone giuridiche possono essere presentate solo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui al comma 3, lettera c).

5. Come data di presentazione della domanda si considera:

a) in caso di consegna a mano, la data di protocollo dell’Amministrazione provinciale.

b) in caso di invio a mezzo posta raccomandata, la data del timbro postale.

c) in caso di inoltro a mezzo PEC, la data di invio della mail.

6. Sulle domande deve essere apposta una marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di domande di contributo inoltrate in via telematica, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente; inoltre, la persona richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

7. Le domande incomplete che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione vengono rigettate. Il termine suddetto può essere prorogato, su istanza e per giustificati motivi, al massimo di ulteriori 30 giorni.

8. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia, approva la concessione dei contributi con riferimento alle spese complessive riconosciute ammissibili dal GSE. Le domande presentate ai sensi dei presenti criteri devono essere complete e sono approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, di cui al comma 5.

9. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno a partire dal 01/01/2024 al 30/06/2027, fino ad esaurimento della relativa disponibilità di bilancio.

10. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.

Articolo 7
Misura del contributo

1. La misura del contributo viene espressa come una percentuale massima dei costi ammissibili riconosciuti dal GSE.

2. Per le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro il contributo provinciale integra gli incentivi concessi dal GSE per lo stesso intervento fino ad una percentuale massima come di seguito stabilito:

a) 80% per caldaie alimentate a legna certificate di classe 5 stelle conformemente al DM 7/11/2017 (linea d’intervento GSE di cui all’art. 4 comma 2, lettera b) del DM 16/02/2016).

b) 90% per pompe di calore elettriche o a gas o ibride utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (linee d’intervento GSE di cui all’art. 4 comma 2, lettere a), e) del DM 16/02/2016).

3. Per le imprese il contributo provinciale integra gli incentivi concessi dal GSE tramite le linee di intervento di cui all’art. 4 comma 2, lettere a), b), e) del DM 16/02/2016 per lo stesso intervento fino ad una percentuale massima come di seguito stabilito:

a) 65% nel caso di micro e piccole imprese con incluse le imprese individuali.

b) 55% nel caso di medie imprese.

Articolo 8
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono obbligati a:

a) comunicare entro 60 giorni ogni cambiamento che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale;

b) mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione o la liquidazione dei contributi, e garantire l’accesso agli impianti e alle costruzioni oggetto di contributo;

c) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

Articolo 9
Controlli

1. L’Ufficio effettua controlli a campione sul 7% delle domande approvate; a ciò si aggiungono i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da controllare avviene tramite estrazione secondo il principio di casualità dalla lista dei contributi liquidati nel periodo di riferimento.

3. Nei controlli si verificano:

a) la veridicità delle dichiarazioni che non sono già state oggetto di verifica da parte del GSE;

b) il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 7-quater della LP 8/2000 mediante sopralluoghi o collaudi volti ad accertare l’esecuzione a regola d’arte e la funzionalità dell’intervento di sostituzione.

4. In caso di controlli a campione di tipo contabile è richiesta la presentazione delle fatture originali quietanzate.

Articolo 10
Revoca dei contributi

1. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione oppure la presentazione di dichiarazioni non veritiere o l’omissione di informazioni dovute, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia dispone la revoca del contributo, che i beneficiari dovranno restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

2. L’impossibilità di effettuare i controlli di cui all’articolo 9 per fatti riconducibili ai beneficiari comporta la revoca del contributo concesso, che i beneficiari dovranno restituire e, qualora già liquidato, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

Articolo 11
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano a tutte le domande presentate all’ufficio a partire dal 01/01/2024.

 

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