1. Gli interventi incentivabili sono l’assunzione e la stabilizzazione del rapporto di lavoro di persone con disabilità.
2. Sono previsti due tipi di premi:
a) Il premio di assunzione, che può essere richiesto per l’assunzione di persone con un’invalidità civile almeno del 46% o con un’invalidità al lavoro almeno del 34%, certificate prima della data di assunzione. Viene concesso per contratti di lavoro della durata minima di 180 giorni.
Il premio di assunzione non è concesso se
a1. la persona con disabilità ha già avuto in passato un rapporto di lavoro con lo stesso datore/la stessa datrice di lavoro;
a2. la persona con disabilità viene assunta da un nuovo datore/una nuova datrice di lavoro mediante una cessione di contratto;
a3. alla persona viene riconosciuta l’invalidità durante il rapporto di lavoro;
a4. la domanda non viene presentata entro il primo termine utile per la presentazione delle domande.
b) Il premio di stabilità, che può essere richiesto per l’occupazione di una persona con un’invalidità civile almeno del 46% o con un’invalidità al lavoro almeno del 34%. Viene concesso per contratti di lavoro della durata minima di 180 giorni.
Il premio di stabilità può essere richiesto anche
b1. in caso di cessione di contratto;
b2. in caso di certificazione dell’invalidità durante il rapporto di lavoro.
Il premio di stabilità non è concesso se
b3. la datrice/il datore di lavoro non ha richiesto incentivi per la persona disabile interessata per più di tre anni dalla data di assunzione, a meno che i requisiti di accesso non siano cambiati.
3. I premi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri incentivi erogati per lo stesso scopo.
4. Al momento della presentazione della domanda, la persona per la quale viene richiesto il premio deve essere residente e lavorare in provincia di Bolzano.
5. Nel caso in cui la persona disabile assunta percepisca una pensione di vecchiaia, non viene concesso alcun premio.