1. Ai miniappartamenti possono essere ammessi:
a) il personale sanitario dipendente, il personale sanitario con incarico liberoprofessionale e il personale sanitario convenzionato (contratti d'opera, consulenze e simili) dell’Azienda Sanitaria;
b) le persone che seguono o svolgono attività di formazione e aggiornamento presso l'Azienda Sanitaria.
2. In caso di disponibilità di miniappartamenti, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di mettere a disposizione fino a un massimo di cinque miniappartamenti a enti senza scopo di lucro operanti nell’ambito sociosanitario per far fronte alle esigenze delle persone che devono assistere pazienti, per tutta la durata della loro permanenza in ospedale, nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla durata del periodo di cura.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, il/la richiedente, al momento della presentazione della domanda di ammissione, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere una persona singola che ha compiuto i 18 anni;
b) essere cittadino italiano/cittadina italiana o cittadino/cittadina di un altro Stato membro dell’Unione europea o di Stati terzi oppure apolide e regolarmente soggiornante nel territorio provinciale per motivi diversi dal turismo;
c) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un’abitazione adeguata e facilmente raggiungibile né aver ceduto un tale diritto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
d) deve essere rispettato quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge;
e) non aver rifiutato un miniappartamento nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, salvo il caso di rinuncia scritta al miniappartamento per giustificati motivi;
f) non aver subito un provvedimento di riconsegna del miniappartamento ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del 3° regolamento di esecuzione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.
g) non disporre di un reddito che supera Euro 100.000 lordi annui.