1. La realizzazione degli alloggi temporanei per il personale deve assicurare la separazione tra le funzioni abitative e quelle produttive. Tali alloggi non devono risultare contigui a locali ospitanti lavorazioni molto rumorose o generanti vibrazioni e devono inoltre essere collocati a una adeguata distanza da attività che producono emissioni di polveri, gas, vapori, odori o fumi, al fine di evitare che tali emissioni possano interferire direttamente con le aperture destinate all’areazione degli stessi o possano comunque propagarsi agli ambienti abitativi.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere isolati acusticamente in modo tale da garantire un adeguato riposo alle persone che vi abitano.
Per i locali realizzati in edifici di nuova costruzione si applicano i valori limite previsti per la categoria A, tabella B, allegato A del DPCM del 5 dicembre 1997.
Per i locali realizzati in edifici esistenti o ristrutturati devono essere garantiti i seguenti valori limite:
a) per il rumore prodotto da impianti a funzionamento continuo LAeq =35 dB(A)
b) per il rumore prodotto nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6) da impianti a funzionamento discontinuo LASmax = 35 dB(A)
Si specifica che ai fini dell’applicazione dei valori limite di cui al presente comma si applicano le norme tecniche e le modalità di misura del sopra citato DPCM. Per impianto si intende ogni tipo di impianto o macchinario presente all’interno dell’edificio.
3. I locali destinati all’alloggio temporaneo di personale si configurano come stanza da letto singola dotata di servizi igienici ma priva di angolo cottura, con superficie compresa tra un minimo di 15 m² e un massimo di 20 m². Almeno ogni 5 posti letto deve essere realizzato uno spazio comune con cucina delle dimensioni minime di 4 m² per persona. Sono vietati i soppalchi.
4. Laddove venga realizzato un locale per l’alloggio di una sola persona, questo può avere una superficie massima di 20 m².
5. Per quanto non specificatamente definito dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della delibera della Giunta provinciale n. 751 del 3 settembre 2019, nonché i requisiti minimi fissati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.
6. Sono fatte salve le procedure di prevenzione incendi per gli alloggi realizzati per gli ambiti di attività di cui all’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.