1. Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.
2. Beneficiari finali degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma collettiva, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472.
3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.
4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.