1. Possono essere concesse agevolazioni per l’alpicoltura solamente qualora
a) sia raggiunto una superficie pascolabile netta di minimo 3,0 ha.
b) sia dimostrato l’utilizzo del pascolo con un carico minimo pari ad 0,2 UBA (Unità bovina adulta) su ha di superficie pascolabile netta (ai sensi del fascicolo aziendale e della scheda malga).
2. Possono essere concesse agevolazioni ai locali per la trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli solamente qualora siano raggiunte le 3 UBA in lattazione.
3. I costi ammissibili per i progetti vengono determinati mediante disamina tecnica dei computi metrici, dei relativi costi unitari e dei costi di costruzione convenzionali, approvati annualmente dalla Provincia. I costi massimi ammissibili per progetto corrispondono a 200.000,00 €.
4. I costi ammissibili per interventi riguardanti la parte abitativa dell’edificio alpestre sono così determinati:
a) Personale necessario:
2 persone in caso di:
malghe fino a 25 UBA
3 persone in caso di:
malghe con 25 - 50 UBA oppure
malghe da latte con 11-30 vacche
4 persone in caso di:
malghe oltre 50 UBA oppure
malghe da latte con più di 31 vacche
ove per il calcolo del fabbisogno si considera la consistenza media del bestiame effettivamente pascolato negli ultimi tre anni.
b) superficie abitativa necessaria nel caso sia indispensabile la presenza permanente di personale sulle malghe:
2 persone 43 mq
3 persone 58 mq
4 persone 73 mq
5. Per determinare i costi ammissibili per le nuove costruzioni si moltiplica la superficie abitativa massima ammissibile per i costi di costruzione convenzionali di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
6. I costi ammissibili per i ricoveri del bestiame vengono determinati sulla base del 60% dei costi unitari riferiti alle unità di bestiame adulto (UBA) ricoverate, che sono fissati annualmente dalla commissione tecnica.
7. I costi ammissibili per la realizzazione e l’adeguamento di locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli ammontano al 50 per cento dei costi di costruzione convenzionali.
7. In aggiunta ai costi standard massimi ammissibili possono essere ammessi anche i costi per ulteriori lavori, quali la costruzione di muri di sostegno necessari, trasporto di materiale con elicottero, nonché lavori esterni di consolidamento, che devono essere descritti in dettaglio e documentati nel progetto ed essere direttamente correlati all’iniziativa ammessa ad aiuto. I costi ammissibili vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.
8. I costi ammissibili per lavori di risanamento degli edifici e per le fosse di raccolta del letame e liquame vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.