1. Non vengono concessi aiuti per:
a) danni a apiari protetti in modo insufficiente o non protetti da danni causati da orsi,
b) animali da reddito mancanti dopo il ritorno a valle,
c) animali da reddito mancanti sulle malghe a causa di attacchi da parte di grandi carnivori, i quali non siano stati comunicati entro due settimane dall’attacco,
d) animali da reddito predati su pascoli senza misure di protezione per greggi nei pressi del maso,
e) animali da reddito predati su pascoli nei pressi del maso, i quali non siano stati comunicati entro 24 ore all’Ufficio caccia e pesca o alla Stazione forestale territorialmente competente,
f) danni a boschi, prati stabili, malghe e pascoli,
g) danni a frutteti e vigneti, con importi ammessi inferiori a 2.000,00 euro, nonché danni ad altre colture agricole pluriennali, con importi ammessi inferiori a 500,00 euro,
h) danni a colture annuali con importo ammesso inferiore a 500,00 euro.
2. Sono escluse dalla concessione di aiuti le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33 sottopunto (63) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022.
3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.