1. Gli aiuti non vengono concessi:
a) per la realizzazione di recinzioni antiselvaggina con importi ammessi inferiori a 2.000,00 euro;
b) per misure di prevenzione con recinzione in rete metallica antiselvaggina per superfici con estensione inferiore a 1.000 metri quadrati,
c) per misure analoghe e interventi di rinnovo entro quindici anni dalla data della verifica finale delle recinzioni in rete metallica antiselvaggina, per le quali è stato concesso un aiuto,
d) per misure di prevenzione in boschi e prati stabili,
e) per reti antigrandine,
f) per il risarcimento di danni a frutteti o vigneti, con importi ammessi inferiori a 2.000,00 euro e il risarcimento ad altre colture agricole pluriennali, con importi ammessi inferiori a 500,00 euro,
g) per il risarcimento di danni a colture annuali con un importo ammesso inferiore a 500,000 euro,
h) per il risarcimento di danni al patrimonio zootecnico con un importo ammesso inferiore a 200,00 euro,
i) per danni a balle di fieno insilato e ad altri prodotti agricoli raccolti e ancora depositati sui campi, come mais e rape insilati,
j) per danni a boschi, prati da sfalcio, alpeggi e pascoli;
k) per imprese alle quali in un triennio vengano concessi aiuti de-minimis superiori a 25.000 euro.
2. Sono escluse dalla concessione di aiuti le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33 sottopunto (63) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022.
3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.