1. Ai fini della concessione del presente aiuto il richiedente/la richiedente deve:
a) essere stato beneficiario del premio per il primo insediamento negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
b) aver acquisito entro tre anni dalla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
1) titolo di studio universitario in scienze agrarie, forestali o veterinaria, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma professionale a indirizzo agrario, ovvero attestato di qualifica con profitto di corsi di formazione professionale o un’altra preparazione professionale equivalente che garantisca la competente conduzione dell’azienda agricola;
2) attestazione comprovante l’avvenuta partecipazione a corsi di formazione professionale a indirizzo agrario, la cui durata è fissata con decreto dell’Assessore/Assessora all’Agricoltura; si tratta di corsi che devono essere tenuti da istituzioni statali ovvero da istituzioni riconosciute dallo Stato o dalla Provincia autonoma di Bolzano;
c) aver dimostrato entro 18 mesi dall’insediamento di essere agricoltore/agricoltrice in attività, cosa che è avvenuta attraverso l’apertura della posizione IVA nel campo agricolo;
d) aver partecipato a iniziative di consulenza aziendale quali corsi, consulenze, convegni, per un totale di 75 ore, nell’arco dei tre anni successivi alla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento;
e) aver osservato gli impegni e realizzato i progetti indicati nel piano aziendale presentato insieme alla domanda di aiuto per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015;
f) nel caso di aziende agricole a indirizzo zootecnico, rispettare al momento della concessione dell’aiuto di cui ai presenti criteri il carico di bestiame medio minimo e medio massimo ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015;
g) nel caso di aziende a indirizzo non zootecnico aver utilizzato esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati a norma del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche. Per la verifica del rispetto si prende in considerazione l’anno solare precedente al momento della concessione dell’aiuto.
2. Il soddisfacimento del presupposto di cui al comma 1, lettera b), non deve essere dimostrato se il richiedente/la richiedente possedeva già al momento della presentazione della domanda di aiuto per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1013/2015 la qualifica professionale ivi prevista.
3. Previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice, il piano aziendale può essere modificato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi alla data di concessione della prima rata del premio per il primo insediamento, purché prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi dei presenti criteri.